Sentenza 408/1995 (ECLI:IT:COST:1995:408)
Massima numero 22599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 408/95 A. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - CAMPANIA - ART. 7, CO. 5, LEGGE REG. RIAPPROVATA IL 12/10/1994 - POSSIBILE CONTRASTO DEL PROGRAMMA INTEGRATO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELL'AMBITO DI COMPETENZA REGIONALE IN TEMA DI ATTRIBUZIONI DEGLI ENTI INFRAREGIONALI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI IN MATERIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 408/95 A. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - CAMPANIA - ART. 7, CO. 5, LEGGE REG. RIAPPROVATA IL 12/10/1994 - POSSIBILE CONTRASTO DEL PROGRAMMA INTEGRATO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELL'AMBITO DI COMPETENZA REGIONALE IN TEMA DI ATTRIBUZIONI DEGLI ENTI INFRAREGIONALI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI IN MATERIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 5, 117 e 128 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, quinto comma, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), il quale prevede che il programma integrato possa risultare non conforme al piano regolatore generale vigente o al regolamento edilizio e che, in tal caso, esso venga trasmesso alla regione per l'approvazione. Invero, tra i principi fondamentali delle leggi dello Stato non esiste quello che impedisce a strumenti urbanistici, diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 1150 del 1942, di innovare a questi ultimi. Anzi e' vigente proprio il principio opposto, perche' varie leggi dello Stato prevedono appunto la possibilita' che strumenti urbanistici di settore, funzionalmente finalizzati, si discostino dalle previsioni dei piani e programmi generali precedenti in vista delle specifiche finalita' che i primi devono perseguire. Pertanto, essendo stato contemplato dall'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, il programma integrato di intervento, con una pluralita' di funzioni di riequilibrio ambientale nel settore della edilizia residenziale, la legge regionale impugnata risulta rispettosa dei principi fondamentali posti dallo Stato, perche' attribuisce al programma integrato valenza programmatica ed attuativa ad un tempo, anche in variante al piano regolatore generale, ai piani attuativi ed ai regolamenti edilizi vigenti, ai soli fini della riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del tessuto urbano compreso nel suo perimetro. La legge regionale non si pone poi in contrasto con le competenze statali in tema di attribuzioni degli enti infraregionali, perche' una volta riconosciuto alle regioni il ruolo di centralita' che esse assumono nel sistema della autonomie locali, in particolare mediante la pianificazione e la programmazione territoriale, ed una volta che il nuovo strumento e' previsto dalla legge dello Stato come un tipo uniforme di intervento sul territorio, lo stabilire in concreto i procedimenti per la sua formazione spetta alla legge regionale. Del resto la legge regionale impugnata prevede che il programma integrato, che comporti varianti o sia comunque non conforme agli strumenti urbanistici preesistenti, debba essere approvato dalla regione e che nel procedimento relativo confluiscono tutti gli interessi che a suo tempo furono presi in considerazione ai fini della adozione degli strumenti urbanistici dai quali il programma si discosti, essendo stabilito l'intervento degli organi che parteciparono all'approvazione dei piani territoriali tradizionali. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 5, 117 e 128 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, quinto comma, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), il quale prevede che il programma integrato possa risultare non conforme al piano regolatore generale vigente o al regolamento edilizio e che, in tal caso, esso venga trasmesso alla regione per l'approvazione. Invero, tra i principi fondamentali delle leggi dello Stato non esiste quello che impedisce a strumenti urbanistici, diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 1150 del 1942, di innovare a questi ultimi. Anzi e' vigente proprio il principio opposto, perche' varie leggi dello Stato prevedono appunto la possibilita' che strumenti urbanistici di settore, funzionalmente finalizzati, si discostino dalle previsioni dei piani e programmi generali precedenti in vista delle specifiche finalita' che i primi devono perseguire. Pertanto, essendo stato contemplato dall'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, il programma integrato di intervento, con una pluralita' di funzioni di riequilibrio ambientale nel settore della edilizia residenziale, la legge regionale impugnata risulta rispettosa dei principi fondamentali posti dallo Stato, perche' attribuisce al programma integrato valenza programmatica ed attuativa ad un tempo, anche in variante al piano regolatore generale, ai piani attuativi ed ai regolamenti edilizi vigenti, ai soli fini della riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del tessuto urbano compreso nel suo perimetro. La legge regionale non si pone poi in contrasto con le competenze statali in tema di attribuzioni degli enti infraregionali, perche' una volta riconosciuto alle regioni il ruolo di centralita' che esse assumono nel sistema della autonomie locali, in particolare mediante la pianificazione e la programmazione territoriale, ed una volta che il nuovo strumento e' previsto dalla legge dello Stato come un tipo uniforme di intervento sul territorio, lo stabilire in concreto i procedimenti per la sua formazione spetta alla legge regionale. Del resto la legge regionale impugnata prevede che il programma integrato, che comporti varianti o sia comunque non conforme agli strumenti urbanistici preesistenti, debba essere approvato dalla regione e che nel procedimento relativo confluiscono tutti gli interessi che a suo tempo furono presi in considerazione ai fini della adozione degli strumenti urbanistici dai quali il programma si discosti, essendo stabilito l'intervento degli organi che parteciparono all'approvazione dei piani territoriali tradizionali. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte