Sentenza 408/1995 (ECLI:IT:COST:1995:408)
Massima numero 22600
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22599  22601  22602  22603  22604  22605  22606  22607


Titolo
SENT. 408/95 B. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - CAMPANIA - ART. 7, CO. 5, LEGGE REG. RIAPPROVATA IL 12/10/1994 - POSSIBILE CONTRASTO DEL PROGRAMMA INTEGRATO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI - DENUNZIATA LESIONE DELLA RISERVA STATALE IN MATERIA DI DIRITTO PRIVATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, quinto comma, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), il quale, in funzione del fine di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del tessuto urbano compreso nel suo perimetro, attribuisce al programma integrato di intervento valenza programmatica ed attuativa ad un tempo, prevedendo che esso possa risultare anche non conforme al piano regolatore generale, ai piani attuativi ed ai regolamenti edilizi. La disposizione impugnata, infatti, non invade il campo del diritto privato, riservato allo Stato, in quanto il richiamo contenuto negli artt. 869 e 871 cod. civ. al piano regolatore ed al regolamento edilizio, quali fonti abilitate ad imporre vincoli alle proprieta' fondiarie, e' meramente indicativo, come dimostra la legislazione vigente che ha introdotto una serie ulteriori di strumenti ai quali e' data la possibilita' di modificare i piani e programmi urbanistici preesistenti con la stessa potenzialita' di questi. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte