Sentenza 408/1995 (ECLI:IT:COST:1995:408)
Massima numero 22601
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22599  22600  22602  22603  22604  22605  22606  22607


Titolo
SENT. 408/95 C. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - CAMPANIA - ART. 9, CO. 4 E 5, E ART. 10, CO. 2, 3 E 4, LEGGE REG. RIAPPROVATA IL 12/10/1994 - APPROVAZIONE REGIONALE - DENUNZIATA COMPRESSIONE DELLE COMPETENZE COMUNALI E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI - EFFETTIVA PORTATA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - POSSIBILITA' DELLA REGIONE DI FARSI PROMOTRICE DEL PROGRAMMA E DI INTRODURVI MODIFICHE DI UFFICIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, commi 4 e 5, e dell'art. 10, commi 2, 3 e 4, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), in quanto essi non comprimono le autonomie comunali e non prevedono una possibile sovrapposizione della regione al comune, perche' il potere regionale di approvazione del programma integrato di intervento non implica una iniziativa regionale di promozione, ne' consente l'introduzione di modifiche di ufficio. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte