Sentenza 408/1995 (ECLI:IT:COST:1995:408)
Massima numero 22603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 408/95 E. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - CAMPANIA - ART. 10, CO. 12, LEGGE REG. RIAPPROVATA IL 12/10/1994 - CONCESSIONE EDILIZIA DI COSTRUZIONE - VARIANTE - POSSIBILITA' DURANTE LA VIGENZA DEL PROGRAMMA - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA ATTO DI PIANIFICAZIONE ED ATTO DI CONCESSIONE - EFFETTIVA PORTATA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 408/95 E. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - CAMPANIA - ART. 10, CO. 12, LEGGE REG. RIAPPROVATA IL 12/10/1994 - CONCESSIONE EDILIZIA DI COSTRUZIONE - VARIANTE - POSSIBILITA' DURANTE LA VIGENZA DEL PROGRAMMA - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI DISTINZIONE TRA ATTO DI PIANIFICAZIONE ED ATTO DI CONCESSIONE - EFFETTIVA PORTATA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 12, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), che regola, relativamente al programma integrato di intervento, il rilascio di varianti a concessioni edilizie in precedenza concesse. La disposizione impugnata, invero, non viola il principio di distinzione tra atto di pianificazione ed atto di concessione, perche' non attribuisce al comune la possibilita' di rilasciare o innovare concessioni edilizie in difformita' dagli strumenti urbanistici, incluso il programma integrato, ma intende soltanto, nel caso di concessioni gia' rilasciate, siano esse anteriori o posteriori all'approvazione del programma integrato, ancorare la possibilita' comunale di modifica alla sussistenza di condizioni tutte necessarie e ad un procedimento arricchito dalla delibera del consiglio comunale. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 12, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), che regola, relativamente al programma integrato di intervento, il rilascio di varianti a concessioni edilizie in precedenza concesse. La disposizione impugnata, invero, non viola il principio di distinzione tra atto di pianificazione ed atto di concessione, perche' non attribuisce al comune la possibilita' di rilasciare o innovare concessioni edilizie in difformita' dagli strumenti urbanistici, incluso il programma integrato, ma intende soltanto, nel caso di concessioni gia' rilasciate, siano esse anteriori o posteriori all'approvazione del programma integrato, ancorare la possibilita' comunale di modifica alla sussistenza di condizioni tutte necessarie e ad un procedimento arricchito dalla delibera del consiglio comunale. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte