Sentenza 408/1995 (ECLI:IT:COST:1995:408)
Massima numero 22604
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 408/95 F. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - CAMPANIA - ART. 2, CO. 6, LEGGE REG. RIAPPROVATA IL 12/10/1994 - INTERVENTI NEI CENTRI STORICI - AUMENTO DELLA VOLUMETRIA COMPLESSIVA DELL'AMBITO URBANO - POSSIBILITA' - DENUNZIATA VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 408/95 F. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - CAMPANIA - ART. 2, CO. 6, LEGGE REG. RIAPPROVATA IL 12/10/1994 - INTERVENTI NEI CENTRI STORICI - AUMENTO DELLA VOLUMETRIA COMPLESSIVA DELL'AMBITO URBANO - POSSIBILITA' - DENUNZIATA VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), che consente, entro certi limiti, interventi nei centri storici ed aumento della volumetria complessiva dell'ambito urbano. Invero, proprio il riferimento ai servizi ed alle attrezzature pubbliche esclude la violazione dei principi fondamentali delle leggi dello Stato in materia, in quanto, potendosi provvedere, con il programma integrato, anche al recupero dei centri storici, non e' irragionevole che la legge regionale consenta una limitata eccedenza rispetto alla volumetria complessiva preesistente, con destinazione vincolata ad usi pubblici, in connessione con le finalita' del nuovo strumento urbanistico. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 6, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), che consente, entro certi limiti, interventi nei centri storici ed aumento della volumetria complessiva dell'ambito urbano. Invero, proprio il riferimento ai servizi ed alle attrezzature pubbliche esclude la violazione dei principi fondamentali delle leggi dello Stato in materia, in quanto, potendosi provvedere, con il programma integrato, anche al recupero dei centri storici, non e' irragionevole che la legge regionale consenta una limitata eccedenza rispetto alla volumetria complessiva preesistente, con destinazione vincolata ad usi pubblici, in connessione con le finalita' del nuovo strumento urbanistico. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte