Sentenza 408/1995 (ECLI:IT:COST:1995:408)
Massima numero 22605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 408/95 G. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - CAMPANIA - ART. 13 LEGGE REG. RIAPPROVATA IL 12/10/1994 - VOLUMETRIA COMPLESSIVA - CALCOLO - VOLUMI ABUSIVI - NON COMPUTABILITA' - PREVIA DEMOLIZIONE - OMESSA PREVISIONE - DENUNZIATA IRRAGIONEVOLEZZA E PREMIO ALL'ABUSIVISMO - EFFETTIVA PORTATA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 408/95 G. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - CAMPANIA - ART. 13 LEGGE REG. RIAPPROVATA IL 12/10/1994 - VOLUMETRIA COMPLESSIVA - CALCOLO - VOLUMI ABUSIVI - NON COMPUTABILITA' - PREVIA DEMOLIZIONE - OMESSA PREVISIONE - DENUNZIATA IRRAGIONEVOLEZZA E PREMIO ALL'ABUSIVISMO - EFFETTIVA PORTATA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), il quale prevede che nel calcolo della volumetria complessiva preesistente nell'intero ambito del programma non siano computabili i volumi abusivi. La disposizione impugnata, invero, non costituisce un premio all'abusivismo, ma vuole limitare il calcolo dell'eccedenza a cio' che e' stato costruito legittimamente, mostrando cosi' un chiaro disfavore per quanto abusivamente edificato, mentre, ai fini per cui la norma e' stata concepita, non sarebbe occorso prevedere espressamente la previa demolizione di quei volumi, perche' questa previsione riguarda l'ambito di una diversa disciplina autonomamente operante. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), il quale prevede che nel calcolo della volumetria complessiva preesistente nell'intero ambito del programma non siano computabili i volumi abusivi. La disposizione impugnata, invero, non costituisce un premio all'abusivismo, ma vuole limitare il calcolo dell'eccedenza a cio' che e' stato costruito legittimamente, mostrando cosi' un chiaro disfavore per quanto abusivamente edificato, mentre, ai fini per cui la norma e' stata concepita, non sarebbe occorso prevedere espressamente la previa demolizione di quei volumi, perche' questa previsione riguarda l'ambito di una diversa disciplina autonomamente operante. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte