Sentenza 408/1995 (ECLI:IT:COST:1995:408)
Massima numero 22605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22599  22600  22601  22602  22603  22604  22606  22607


Titolo
SENT. 408/95 G. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - CAMPANIA - ART. 13 LEGGE REG. RIAPPROVATA IL 12/10/1994 - VOLUMETRIA COMPLESSIVA - CALCOLO - VOLUMI ABUSIVI - NON COMPUTABILITA' - PREVIA DEMOLIZIONE - OMESSA PREVISIONE - DENUNZIATA IRRAGIONEVOLEZZA E PREMIO ALL'ABUSIVISMO - EFFETTIVA PORTATA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), il quale prevede che nel calcolo della volumetria complessiva preesistente nell'intero ambito del programma non siano computabili i volumi abusivi. La disposizione impugnata, invero, non costituisce un premio all'abusivismo, ma vuole limitare il calcolo dell'eccedenza a cio' che e' stato costruito legittimamente, mostrando cosi' un chiaro disfavore per quanto abusivamente edificato, mentre, ai fini per cui la norma e' stata concepita, non sarebbe occorso prevedere espressamente la previa demolizione di quei volumi, perche' questa previsione riguarda l'ambito di una diversa disciplina autonomamente operante. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte