Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessaria adeguatezza (nel caso di specie: inammissibilità, per omessa definizione della questione e difetto di puntuale motivazione, della questione di legittimità costituzionale della disposizione della Regione autonoma Valle d'Aosta istituiva di un'indennità una tantum per il personale che abbia prestato attività lavorativa presso il dipartimento regionale protezione civile e vigili del fuoco nei mesi di marzo e aprile 2020). (Classif. 113003).
Sul ricorrente grava l'onere di esatta definizione della questione e di puntuale motivazione, in modo ancor più rilevante nel ricorso in via principale; la sua carenza conduce, pertanto, alla inammissibilità della questione.
(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di esatta definizione della questione e di puntuale motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l, Cost., dell'art. 46 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, che dispone l'istituzione di una indennità una tantum per il personale, regionale e degli enti locali che abbia prestato attività lavorativa presso il dipartimento regionale protezione civile e vigili del fuoco, nei mesi di marzo e aprile 2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pari a ciascuna giornata lavorata. Il ricorrente non solo non specifica quale sia la parte della disposizione impugnata su cui si concentra la censura ma soprattutto nulla argomenta in ordine alla concreta fattispecie impugnata e alla sua specificità). (Precedente: S. 83/2018 - mass. 40492).