Sentenza 408/1995 (ECLI:IT:COST:1995:408)
Massima numero 22606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22599  22600  22601  22602  22603  22604  22605  22607


Titolo
SENT. 408/95 H. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - CAMPANIA - ART. 9, CO. 1, LEGGE REG. RIAPPROVATA IL 12/10/1994 - APPROVAZIONE REGIONALE - APPROVAZIONE TACITA - DECORSO DEL TERMINE DI 120 GIORNI - FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLE LEGGI DELLO STATO SECONDO CUI NON E' AMMISSIBILE IL SILENZIO-ASSENSO NEI PROCEDIMENTI AD ELEVATA DISCREZIONALITA', SPECIE QUELLI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE, ED IN PARTICOLARE NELL'APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, primo comma, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), nella parte in cui prevede il silenzio-assenso ai fini dell'approvazione regionale dei programmi integrati difformi dagli strumenti urbanistici generali. Invero la sent. n. 393 del 1992 ha gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, anche in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 16, quarto comma, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, che prevedeva il silenzio-assenso in sede di approvazione di questo strumento urbanistico, proprio perche' tale istituto ed i tempi tecnici assegnati alla regione impediscono un esame puntuale e dettagliato del programma integrato, che, tra l'altro, e' sottoposto ad approvazione proprio e soltanto se in variante agli strumenti urbanistici. Infatti, la previsione del silenzio-assenso puo' ritenersi ammissibile in riferimento ad attivita' amministrative nelle quali sia pressoche' assente il tasso di discrezionalita', mentre la trasposizione di tale modello nei procedimenti ad elevata discrezionalita', primi tra tutti quelli della pianificazione e programmazione territoriale, finisce per incidere sull'essenza stessa della competenza regionale. In ogni modo, il venir meno nella normativa statale della previsione del silenzio-assenso per effetto della predetta sentenza e le implicazioni da essa deducibili, denotano l'attuale esistenza nella legislazione statale, specifica per la materia, di un principio fondamentale che ritiene indispensabile una valutazione esplicita da parte degli organi regionali nei procedimenti che necessitano del diversificato contributo degli organi ed uffici competenti coinvolti nella procedura, ed in particolare per l'approvazione del programma integrato. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte