Sentenza 408/1995 (ECLI:IT:COST:1995:408)
Massima numero 22607
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 408/95 I. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - CAMPANIA - ART. 10, CO. 9 E 10, LEGGE REG. RIAPPROVATA IL 12/10/1994 - EFFICACIA DECENNALE DEL PROGRAMMA - SCADENZA - PARTE INATTUATA DEL PROGRAMMA INTEGRATO - OBBLIGO DEL COMUNE DI ADOTTARE UN NUOVO PROGRAMMA RELATIVO A TALE PARTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLE LEGGI DELLO STATO DI CERTEZZA TEMPORALE DEI VINCOLI URBANISTICI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 408/95 I. EDILIZIA POPOLARE, ECONOMICA E SOVVENZIONATA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO - CAMPANIA - ART. 10, CO. 9 E 10, LEGGE REG. RIAPPROVATA IL 12/10/1994 - EFFICACIA DECENNALE DEL PROGRAMMA - SCADENZA - PARTE INATTUATA DEL PROGRAMMA INTEGRATO - OBBLIGO DEL COMUNE DI ADOTTARE UN NUOVO PROGRAMMA RELATIVO A TALE PARTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLE LEGGI DELLO STATO DI CERTEZZA TEMPORALE DEI VINCOLI URBANISTICI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, nono e decimo comma, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), nella parte in cui consente alla scadenza del decennio di efficacia del programma integrato, di protrarre indefinitivamente i vincoli derivanti dalla parte inattuata di esso. Invero la norma impugnata obbliga i comuni ad adottare, alla scadenza del programma integrato, un nuovo programma relativo alla parte inattuata del precedente, ed all'uopo introduce il potere sostitutivo della regione in caso di inerzia dei comuni, in tal modo consentendo in via di principio di protrarre indefinitamente i vincoli derivanti dall'originario programma. Questa previsione dettata a regime viola il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui i vincoli urbanistici debbono avere una durata certa. - V. S. nn. 575/1989, 92/1982, 82/1982, 55/1968, 6/1966. red.: A. Franco
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, nono e decimo comma, della legge della regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994 (Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale in attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 179), nella parte in cui consente alla scadenza del decennio di efficacia del programma integrato, di protrarre indefinitivamente i vincoli derivanti dalla parte inattuata di esso. Invero la norma impugnata obbliga i comuni ad adottare, alla scadenza del programma integrato, un nuovo programma relativo alla parte inattuata del precedente, ed all'uopo introduce il potere sostitutivo della regione in caso di inerzia dei comuni, in tal modo consentendo in via di principio di protrarre indefinitamente i vincoli derivanti dall'originario programma. Questa previsione dettata a regime viola il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, secondo cui i vincoli urbanistici debbono avere una durata certa. - V. S. nn. 575/1989, 92/1982, 82/1982, 55/1968, 6/1966. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte