Sentenza 409/1995 (ECLI:IT:COST:1995:409)
Massima numero 22608
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Titolo
SENT. 409/95 A. PENSIONI - MAGISTRATURA - MAGISTRATI E PERSONALE EQUIPARATO - TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA - ART. 2, CO. 1 E 2, LEGGE N. 265 DEL 1991 - ADEGUAMENTO PERIODICO AGLI STIPENDI DEL PERSONALE IN SERVIZIO - ESCLUSIONE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL GIUDICATO DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 501 DEL 1988 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 409/95 A. PENSIONI - MAGISTRATURA - MAGISTRATI E PERSONALE EQUIPARATO - TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA - ART. 2, CO. 1 E 2, LEGGE N. 265 DEL 1991 - ADEGUAMENTO PERIODICO AGLI STIPENDI DEL PERSONALE IN SERVIZIO - ESCLUSIONE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL GIUDICATO DI CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 501 DEL 1988 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 136 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), i quali escludono dalla riliquidazione delle pensioni dei magistrati e categorie equiparate gli adeguamenti previsti per il personale in servizio dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, sollevata sotto il profilo della violazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988 (che aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 3, co. 1, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui non veniva disposta, a favore dei magistrati collocati a riposo anteriormente al 1: luglio 1983, la riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dal 1: gennaio 1988), sentenza sulla base della quale molteplici pronunzie della Corte dei Conti avevano appunto riconosciuto il diritto di tali pensionati all'applicazione degli adeguamenti periodici di cui alla legge n. 27 del 1981. La questione, invero, e' gia' stata risolta in senso negativo dalla Corte con la sent. n. 42 del 1993, la quale ha rilevato che dalla precedente sentenza n. 501 del 1988 non deriva una immediata e completa estensione, anche per il futuro, dell'adeguamento a tutti i pensionati, affermando anche, in via generale, che il legislatore, nell'escludere dalla riliquidazione delle pensioni il meccanismo di adeguamento, aveva esercitato una discrezionalita' sua propria, sicche' esulava dai limiti del controllo di legittimita' costituzionale l'operazione additiva consistente in una mera trasposizione dell'istituto dell'adeguamento automatico nel settore pensionistico. Le stesse ragioni di allora portano a dichiarare la manifesta infondatezza della questione riproposta. red.: A. Franco
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 136 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), i quali escludono dalla riliquidazione delle pensioni dei magistrati e categorie equiparate gli adeguamenti previsti per il personale in servizio dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, sollevata sotto il profilo della violazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 1988 (che aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 3, co. 1, e 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui non veniva disposta, a favore dei magistrati collocati a riposo anteriormente al 1: luglio 1983, la riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dal 1: gennaio 1988), sentenza sulla base della quale molteplici pronunzie della Corte dei Conti avevano appunto riconosciuto il diritto di tali pensionati all'applicazione degli adeguamenti periodici di cui alla legge n. 27 del 1981. La questione, invero, e' gia' stata risolta in senso negativo dalla Corte con la sent. n. 42 del 1993, la quale ha rilevato che dalla precedente sentenza n. 501 del 1988 non deriva una immediata e completa estensione, anche per il futuro, dell'adeguamento a tutti i pensionati, affermando anche, in via generale, che il legislatore, nell'escludere dalla riliquidazione delle pensioni il meccanismo di adeguamento, aveva esercitato una discrezionalita' sua propria, sicche' esulava dai limiti del controllo di legittimita' costituzionale l'operazione additiva consistente in una mera trasposizione dell'istituto dell'adeguamento automatico nel settore pensionistico. Le stesse ragioni di allora portano a dichiarare la manifesta infondatezza della questione riproposta. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte