Sentenza 409/1995 (ECLI:IT:COST:1995:409)
Massima numero 22609
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Titolo
SENT. 409/95 B. PENSIONI - MAGISTRATURA - MAGISTRATI E PERSONALE EQUIPARATO - TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA - ART. 1, CO. 6, LEGGE N. 265 DEL 1991 - BENEFICI CONSEGUITI PER EFFETTO DI GIUDICATI - TRASFORMAZIONE IN ASSEGNO PERSONALE RIASSORBIBILE - DENUNZIATA VANIFICAZIONE DEI GIUDICATI E VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 409/95 B. PENSIONI - MAGISTRATURA - MAGISTRATI E PERSONALE EQUIPARATO - TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA - ART. 1, CO. 6, LEGGE N. 265 DEL 1991 - BENEFICI CONSEGUITI PER EFFETTO DI GIUDICATI - TRASFORMAZIONE IN ASSEGNO PERSONALE RIASSORBIBILE - DENUNZIATA VANIFICAZIONE DEI GIUDICATI E VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), sollevata sotto il profilo che la norma impugnata, nel trasformare in assegno personale riassorbibile i benefici pensionistici conseguiti dai magistrati collocati a riposo in applicazione dell'art. 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425 e dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, toglie effetti, almeno parziali, a decisioni definitivamente assunte in sede giudiziaria e amministrativa e vanifica persino il giudicato. Invero, la norma denunciata dispone solo per l'avvenire, prevedendo un riassorbimento di quanto conseguito, senza incidere su quanto corrisposto per effetto della sentenza, bensi' eliminando, con il meccanismo della gradualita' temporale proprio del riassorbimento nella progressione economica, esiti privilegiati di trattamento economico. In questi limiti, non e' configurabile ne' lo svuotamento del contenuto del giudicato ne' l'invasione della funzione legislativa nel campo costituzionalmente riservato alle altre funzioni. Tanto piu' che nel nostro sistema costituzionale non e' interdetta, nei limiti della ragionevolezza, l'emanazione di disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti. - V. S. n. 413/1988. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), sollevata sotto il profilo che la norma impugnata, nel trasformare in assegno personale riassorbibile i benefici pensionistici conseguiti dai magistrati collocati a riposo in applicazione dell'art. 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425 e dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, toglie effetti, almeno parziali, a decisioni definitivamente assunte in sede giudiziaria e amministrativa e vanifica persino il giudicato. Invero, la norma denunciata dispone solo per l'avvenire, prevedendo un riassorbimento di quanto conseguito, senza incidere su quanto corrisposto per effetto della sentenza, bensi' eliminando, con il meccanismo della gradualita' temporale proprio del riassorbimento nella progressione economica, esiti privilegiati di trattamento economico. In questi limiti, non e' configurabile ne' lo svuotamento del contenuto del giudicato ne' l'invasione della funzione legislativa nel campo costituzionalmente riservato alle altre funzioni. Tanto piu' che nel nostro sistema costituzionale non e' interdetta, nei limiti della ragionevolezza, l'emanazione di disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti. - V. S. n. 413/1988. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte