Sentenza 409/1995 (ECLI:IT:COST:1995:409)
Massima numero 22610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Titolo
SENT. 409/95 C. PENSIONI - MAGISTRATURA - MAGISTRATI E PERSONALE EQUIPARATO - TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA - RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI - ART. 2 LEGGE N. 265 DEL 1991 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO AGLI STIPENDI DEL PERSONALE IN SERVIZIO - ESCLUSIONE - NOTEVOLE DIVARIO FRA TRATTAMENTO DI ATTIVITA' DI MAGISTRATI IN SERVIZIO E QUELLO DI PENSIONE DA ALCUNI ANNI - DENUNZIATA VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - MECCANISMI PEREQUATIVI E RIVALUTATIVI ESISTENTI - SITUAZIONE ATTUALE DI TRATTAMENTO DEI MAGISTRATI A RIPOSO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 409/95 C. PENSIONI - MAGISTRATURA - MAGISTRATI E PERSONALE EQUIPARATO - TRATTAMENTO ECONOMICO DI QUIESCENZA - RILIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI - ART. 2 LEGGE N. 265 DEL 1991 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO AGLI STIPENDI DEL PERSONALE IN SERVIZIO - ESCLUSIONE - NOTEVOLE DIVARIO FRA TRATTAMENTO DI ATTIVITA' DI MAGISTRATI IN SERVIZIO E QUELLO DI PENSIONE DA ALCUNI ANNI - DENUNZIATA VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - MECCANISMI PEREQUATIVI E RIVALUTATIVI ESISTENTI - SITUAZIONE ATTUALE DI TRATTAMENTO DEI MAGISTRATI A RIPOSO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), nella parte in cui esclude l'adeguamento automatico alla dinamica degli stipendi per i magistrati collocati a riposo, sollevata sotto il profilo del notevole divario riscontrabile fra il trattamento di attivita' fruito dai magistrati in servizio e quello di pensione dei magistrati collocati in quiescenza da alcuni anni. Invero, purche' sia rispettato il principio della proporzionalita' e dell'adeguatezza della pensione, da garantirsi non soltanto con riferimento al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta, spetta alla discrezionalita' del legislatore soddisfare ragionevolmente nel tempo tale esigenza, dovendosi peraltro escludere che cio' comporti, inderogabilmente, un costante e periodico allineamento delle pensioni al corrispondente trattamento di attivita' di servizio. In particolare, non lede alcun principio costituzionale il fatto che il legislatore, nel prevedere un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale in servizio, non abbia parallelamente esteso analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della medesima categoria, specie quando tale meccanismo e' dettato dall'esigenza (non sussistente per i magistrati a riposo) di attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati e di evitare periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri. Peraltro, il verificarsi di un irrazionale discostamento tra i due trattamenti puo' costituire indice sintomatico della non idoneita' del meccanismo in concreto prescelto a preservare la costante sufficienza della pensione. Tuttavia, la situazione attualmente esistente, alla stregua dei meccanismi perequativi e rivalutativi vigenti, non e' tale da concretare una violazione degli invocati parametri costituzionali, sicche' la questione potra' riproporsi nel caso di variazioni significative della proporzionalita', nel piu' ampio contesto della generale politica economica e delle risorse disponibili. - V. S. nn. 226/1993, 42/1993, 26/1980. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato), nella parte in cui esclude l'adeguamento automatico alla dinamica degli stipendi per i magistrati collocati a riposo, sollevata sotto il profilo del notevole divario riscontrabile fra il trattamento di attivita' fruito dai magistrati in servizio e quello di pensione dei magistrati collocati in quiescenza da alcuni anni. Invero, purche' sia rispettato il principio della proporzionalita' e dell'adeguatezza della pensione, da garantirsi non soltanto con riferimento al momento del collocamento a riposo, ma anche in prosieguo, in relazione alle variazioni del potere di acquisto della moneta, spetta alla discrezionalita' del legislatore soddisfare ragionevolmente nel tempo tale esigenza, dovendosi peraltro escludere che cio' comporti, inderogabilmente, un costante e periodico allineamento delle pensioni al corrispondente trattamento di attivita' di servizio. In particolare, non lede alcun principio costituzionale il fatto che il legislatore, nel prevedere un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni del personale in servizio, non abbia parallelamente esteso analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della medesima categoria, specie quando tale meccanismo e' dettato dall'esigenza (non sussistente per i magistrati a riposo) di attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati e di evitare periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri. Peraltro, il verificarsi di un irrazionale discostamento tra i due trattamenti puo' costituire indice sintomatico della non idoneita' del meccanismo in concreto prescelto a preservare la costante sufficienza della pensione. Tuttavia, la situazione attualmente esistente, alla stregua dei meccanismi perequativi e rivalutativi vigenti, non e' tale da concretare una violazione degli invocati parametri costituzionali, sicche' la questione potra' riproporsi nel caso di variazioni significative della proporzionalita', nel piu' ampio contesto della generale politica economica e delle risorse disponibili. - V. S. nn. 226/1993, 42/1993, 26/1980. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte