Sentenza 410/1995 (ECLI:IT:COST:1995:410)
Massima numero 22611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Titolo
SENT. 410/95 A. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - REDDITO - NOZIONE.
SENT. 410/95 A. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - REDDITO - NOZIONE.
Testo
L'esame della normativa sulle imposte sui redditi non offre elementi significativi per affermare che il legislatore abbia adottato una univoca nozione generale di reddito ai fini fiscali, optando per una delle due antitetiche prospettazioni del reddito-prodotto e del reddito-entrata. Pertanto, attualmente, ai fini della nozione giuridica di reddito occorre far capo a cio' che viene, nei limiti della ragionevolezza, qualificato per tale dal legislatore. Cio' significa, quindi, che per dichiarare tassabile un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative tipiche esso rientri. red.: A. Franco
L'esame della normativa sulle imposte sui redditi non offre elementi significativi per affermare che il legislatore abbia adottato una univoca nozione generale di reddito ai fini fiscali, optando per una delle due antitetiche prospettazioni del reddito-prodotto e del reddito-entrata. Pertanto, attualmente, ai fini della nozione giuridica di reddito occorre far capo a cio' che viene, nei limiti della ragionevolezza, qualificato per tale dal legislatore. Cio' significa, quindi, che per dichiarare tassabile un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative tipiche esso rientri. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte