Sentenza 410/1995 (ECLI:IT:COST:1995:410)
Massima numero 22611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22612  22613  22614  22615  22616  22617


Titolo
SENT. 410/95 A. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - REDDITO - NOZIONE.

Testo
L'esame della normativa sulle imposte sui redditi non offre elementi significativi per affermare che il legislatore abbia adottato una univoca nozione generale di reddito ai fini fiscali, optando per una delle due antitetiche prospettazioni del reddito-prodotto e del reddito-entrata. Pertanto, attualmente, ai fini della nozione giuridica di reddito occorre far capo a cio' che viene, nei limiti della ragionevolezza, qualificato per tale dal legislatore. Cio' significa, quindi, che per dichiarare tassabile un provento occorre accertare in quale delle ipotesi normative tipiche esso rientri. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte