Sentenza 5/2022 (ECLI:IT:COST:2022:5)
Massima numero 44461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
20/10/2021; Decisione del
20/10/2021
Deposito del 17/01/2022; Pubblicazione in G. U. 19/01/2022
Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Impugnazione di norma riproduttiva di una disposizione precedente della norma impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 113002).
Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Impugnazione di norma riproduttiva di una disposizione precedente della norma impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 113002).
Testo
L'esistenza di una disciplina contenuta in un precedente testo normativo non impedisce l'impugnazione in via principale di una successiva legge che, novando la fonte, riproduca la medesima disciplina; nell'ordinamento, infatti, non è dato riscontare nella mancata impugnazione di una disposizione di legge, pur avente il medesimo contenuto dell'altra sopravvenuta, nessuna forma di acquiescenza riguardo ad altre successive norme. (Precedenti: S. 219/2012 - mass. 36623; S. 187/2011; S. 9/2010).
(Nel caso di specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse al ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi 1 e 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
13/07/2020
n. 8
art. 91
co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
13/07/2020
n. 8
art. 91
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte