Sentenza 5/2022 (ECLI:IT:COST:2022:5)
Massima numero 44461
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  20/10/2021;  Decisione del  20/10/2021
Deposito del 17/01/2022; Pubblicazione in G. U. 19/01/2022
Massime associate alla pronuncia:  44457  44458  44459  44460  44462


Titolo
Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Impugnazione di norma riproduttiva di una disposizione precedente della norma impugnata - Inapplicabilità dell'istituto dell'acquiescenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare. (Classif. 113002).

Testo

L'esistenza di una disciplina contenuta in un precedente testo normativo non impedisce l'impugnazione in via principale di una successiva legge che, novando la fonte, riproduca la medesima disciplina; nell'ordinamento, infatti, non è dato riscontare nella mancata impugnazione di una disposizione di legge, pur avente il medesimo contenuto dell'altra sopravvenuta, nessuna forma di acquiescenza riguardo ad altre successive norme. (Precedenti: S. 219/2012 - mass. 36623; S. 187/2011; S. 9/2010).


(Nel caso di specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carenza di interesse al ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, commi 1 e 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/07/2020  n. 8  art. 91  co. 1

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  13/07/2020  n. 8  art. 91  co. 3

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte