Sentenza 37/2025 (ECLI:IT:COST:2025:37)
Massima numero 46715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  25/02/2025;  Decisione del  25/02/2025
Deposito del 03/04/2025; Pubblicazione in G. U. 09/04/2025
Massime associate alla pronuncia:  46714  46716


Titolo
Espropriazione per pubblica utilità – In genere – Norme della Provincia autonoma di Bolzano –Vincoli preordinati all’espropriazione (c.d. periodo di franchigia) – Termine di decadenza decennale, anziché quinquennale – Denunciata violazione di parametri sovranazionali – Difetto di motivazione – Inammissibilità della questione. (Classif. 100001).

Testo

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TRGA - Bolzano, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell’art. 61, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2018, nella parte in cui prevede che il termine di efficacia dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio è di «10 anni», anziché di «5 anni». Il giudice a quo non ha assolto l’onere di motivare la non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di illegittimità costituzionale, in quanto l’ordinanza di rimessione non indica alcuna ragione a sostegno di uno specifico contrasto della disposizione censurata con il parametro interposto sovranazionale. (Precedente: S. 270/2020 - mass. 42916).



Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Bolzano  10/07/2018  n. 9  art. 61  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1