Sentenza 410/1995 (ECLI:IT:COST:1995:410)
Massima numero 22616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22611  22612  22613  22614  22615  22617


Titolo
SENT. 410/95 F. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - REDDITI DIVERSI - PLUSVALENZE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE, INTERESSI SULLE PLUSVALENZE DA INDENNITA' DI ESPROPRIO, SOMME PERCEPITE PER CESSIONE VOLONTARIA O PER ACQUISIZIONE COATTIVA DI IMMOBILI - TASSAZIONE - RETROATTIVITA' - ART. 11, CO. 9, LEGGE N. 413 DEL 1991 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' ED ADEGUATEZZA DELLA RIPARAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 42, co. 3, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui dispone la retroattivita' della tassazione delle plusvalenze percepite in conseguenza di cessioni, anche volontarie, intervenute nel corso di procedimenti espropriativi, sollevata sotto il profilo che, riducendo con efficacia retroattiva un indennizzo gia' accordato, non rispetterebbe i principi della effettivita' e dell'adeguatezza della riparazione. Invero, stabilita la legittimita' della imposizione retroattiva della plusvalenza in quanto reddito, nessun rilievo, ai fini dell'indennizzo garantito dall'art. 42 Cost., ha il fatto che, da un punto di vista meramente economico, l'imposizione stessa possa comportare una decurtazione di quanto conseguito a titolo di indennita' di esproprio. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte