Sentenza 410/1995 (ECLI:IT:COST:1995:410)
Massima numero 22617
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22611  22612  22613  22614  22615  22616


Titolo
SENT. 410/95 G. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - REDDITI DIVERSI - PLUSVALENZE - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE - TASSAZIONE - RETROATTIVITA' - ART. 11, CO. 6, LEGGE N. 413 DEL 1991 - PRETESA DUPLICITA' CON LA IMPOSTA SUL REDDITO FONDIARIO - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui dispone retroattivamente la tassazione della indennita' di occupazione percepita nel corso di procedimenti espropriativi, sollevata sotto il profilo della duplicazione di imposta cui verrebbe assoggettato il titolare del fondo, il quale, mantenendo la proprieta' durante l'occupazione, ha continuato a pagare l'imposta dominicale e sul reddito agrario. Non sussiste, invero, alcuna duplicazione di imposta, in quanto sono differenti i presupposti della tassazione del reddito fondiario rispetto a quelli della tassazione dell'indennita' di occupazione, ed essendo semmai da dubitare, in altro giudizio, se, di fronte all'avvenuta occupazione del fondo in se', sia dato ugualmente imputare al proprietario il reddito fondiario. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte