Sentenza 411/1995 (ECLI:IT:COST:1995:411)
Massima numero 22494
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22493


Titolo
SENT. 411/95 B. REATO IN GENERE - FATTISPECIE PENALI - PREVISIONE COME CONTRAVVENZIONE DEL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI E NON, INVECE, DELL'IPOTESI, RITENUTA PIU' GRAVE, DELL'UCCISIONE IMMOTIVATA DI ANIMALE PROPRIO - LAMENTATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON VIOLAZIONE, INOLTRE, DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI ASSUNTI DALL'ITALIA IN MATERIA DI TUTELA DI ANIMALI DOMESTICI - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
In forza del principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., per cui la introduzione nell'ordinamento di nuove fattispecie penali e' riservata esclusivamente al legislatore, una pronuncia additiva - come quella richiesta nel caso dal giudice rimettente - dalla quale consegua l'inserimento nell'impugnato art. 727 cod. pen. - che prevede come contravvenzione solo il maltrattamento di animali - di una norma incriminatrice anche della condotta posta in essere da colui che, senza giustificato motivo, provoca la morte di un animale di sua proprieta', non rientra tra i poteri costituzionalmente spettanti alla Corte. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 19 Cost., dell'art. 727 cod. pen., 'in parte qua'.) - V. massima precedente ed ivi richiami. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte