Sentenza 412/1995 (ECLI:IT:COST:1995:412)
Massima numero 22496
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Titolo
SENT. 412/95 A. PROFESSIONI LIBERE - ESERCIZIO DI ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA - AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STESSA DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI O DEI MEDICI LAUREATI DA ALMENO CINQUE ANNI, CHE SIANO IN POSSESSO DI SPECIFICI REQUISITI PROFESSIONALI O SCIENTIFICI ED ABBIANO SVOLTO PREVALENTEMENTE E CON CONTINUITA' L'ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE CHE IL REQUISITO DEL QUINQUENNIO DEL POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA POSSA ESSERE LIBERAMENTE E CONSAPEVOLMENTE VALUTATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE INSIEME AGLI ALTRI PARAMETRI - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI AVENTI LA STESSA PREPARAZIONE PROFESSIONALE IN BASE ESCLUSIVAMENTE ALL'ELEMENTO TEMPORALE DELLA DATA DEL DIPLOMA DI LAUREA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 412/95 A. PROFESSIONI LIBERE - ESERCIZIO DI ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA - AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STESSA DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI O DEI MEDICI LAUREATI DA ALMENO CINQUE ANNI, CHE SIANO IN POSSESSO DI SPECIFICI REQUISITI PROFESSIONALI O SCIENTIFICI ED ABBIANO SVOLTO PREVALENTEMENTE E CON CONTINUITA' L'ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE CHE IL REQUISITO DEL QUINQUENNIO DEL POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA POSSA ESSERE LIBERAMENTE E CONSAPEVOLMENTE VALUTATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE INSIEME AGLI ALTRI PARAMETRI - RITENUTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI AVENTI LA STESSA PREPARAZIONE PROFESSIONALE IN BASE ESCLUSIVAMENTE ALL'ELEMENTO TEMPORALE DELLA DATA DEL DIPLOMA DI LAUREA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'attivita' psicoterapeutica, disciplinata unitariamente tanto per i medici quanto per gli psicologi dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, implica la cura non farmacologica della persona e richiede una specifica idoneita' professionale che presuppone una specializzazione ed una qualificazione ulteriori rispetto a quelle richieste per l'esercizio della professione di base, tanto in campo medico che psicologico. In questo contesto normativo non e' irragionevole avere previsto che per svolgere, o continuare a svolgere, l'attivita' psicoterapeutica gli iscritti all'albo degli psicologi debbano possedere, oltre ai requisiti che legittimano l'iscrizione all'albo degli psicologi nella prima applicazione della legge, anche la laurea conseguita da un certo arco di tempo, quale attestazione di un livello di formazione culturale superiore, presupposto necessario per un 'curriculum' scientifico e professionale adeguato, che preceda la maturazione professionale, quale puo' essere data dall'esercizio dell'attivita' per un certo arco di tempo. Pertanto, posta la distinzione tra le attivita' consentite allo psicologo e quelle riservate allo psicoterapeuta, non si puo' ritenere che determini una discriminazione, o sia irragionevole, prevedere che chi e' legittimato ad iscriversi all'albo degli psicologi, avendo operato senza il possesso della laurea per almeno tre anni nelle discipline psicologiche, non abbia tuttavia titolo per essere ritenuto idoneo anche all'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica, sia pure in precedenza svolta. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 35, primo comma, l. 18 febbraio 1989, n. 56). - V. massime B e C. red.: G. L. rev.: S. P.
L'attivita' psicoterapeutica, disciplinata unitariamente tanto per i medici quanto per gli psicologi dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, implica la cura non farmacologica della persona e richiede una specifica idoneita' professionale che presuppone una specializzazione ed una qualificazione ulteriori rispetto a quelle richieste per l'esercizio della professione di base, tanto in campo medico che psicologico. In questo contesto normativo non e' irragionevole avere previsto che per svolgere, o continuare a svolgere, l'attivita' psicoterapeutica gli iscritti all'albo degli psicologi debbano possedere, oltre ai requisiti che legittimano l'iscrizione all'albo degli psicologi nella prima applicazione della legge, anche la laurea conseguita da un certo arco di tempo, quale attestazione di un livello di formazione culturale superiore, presupposto necessario per un 'curriculum' scientifico e professionale adeguato, che preceda la maturazione professionale, quale puo' essere data dall'esercizio dell'attivita' per un certo arco di tempo. Pertanto, posta la distinzione tra le attivita' consentite allo psicologo e quelle riservate allo psicoterapeuta, non si puo' ritenere che determini una discriminazione, o sia irragionevole, prevedere che chi e' legittimato ad iscriversi all'albo degli psicologi, avendo operato senza il possesso della laurea per almeno tre anni nelle discipline psicologiche, non abbia tuttavia titolo per essere ritenuto idoneo anche all'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica, sia pure in precedenza svolta. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 35, primo comma, l. 18 febbraio 1989, n. 56). - V. massime B e C. red.: G. L. rev.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte