Sentenza 412/1995 (ECLI:IT:COST:1995:412)
Massima numero 22560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Titolo
SENT. 412/95 B. PROFESSIONI LIBERE - ESERCIZIO DI ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA - AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STESSA AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI O DEI MEDICI LAUREATI DA ALMENO CINQUE ANNI, CHE SIANO IN POSSESSO DI SPECIFICI REQUISITI PROFESSIONALI O SCIENTIFICI ED ABBIANO SVOLTO PREVALENTEMENTE E CON CONTINUITA' L'ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE CHE IL REQUISITO DEL QUINQUENNIO DEL POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA POSSA ESSERE LIBERAMENTE E CONSAPEVOLMENTE VALUTATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE INSIEME AGLI ALTRI PARAMETRI - ASSERITO IRRAGIONEVOLE ED INIQUO IMPEDIMENTO ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' LEGITTIMAMENTE INTRAPRESA ALLA STREGUA DELLA NORMATIVA PREVIGENTE, CON CONSEGUENTE DANNO PER LA SALUTE DEI PAZIENTI COSTRETTI A SOSTITUIRE IL PROPRIO PSICOTERAPEUTA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 412/95 B. PROFESSIONI LIBERE - ESERCIZIO DI ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA - AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STESSA AGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI O DEI MEDICI LAUREATI DA ALMENO CINQUE ANNI, CHE SIANO IN POSSESSO DI SPECIFICI REQUISITI PROFESSIONALI O SCIENTIFICI ED ABBIANO SVOLTO PREVALENTEMENTE E CON CONTINUITA' L'ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE CHE IL REQUISITO DEL QUINQUENNIO DEL POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA POSSA ESSERE LIBERAMENTE E CONSAPEVOLMENTE VALUTATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE INSIEME AGLI ALTRI PARAMETRI - ASSERITO IRRAGIONEVOLE ED INIQUO IMPEDIMENTO ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA' LEGITTIMAMENTE INTRAPRESA ALLA STREGUA DELLA NORMATIVA PREVIGENTE, CON CONSEGUENTE DANNO PER LA SALUTE DEI PAZIENTI COSTRETTI A SOSTITUIRE IL PROPRIO PSICOTERAPEUTA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non e' ravvisabile una lesione del diritto alla salute del paziente che veda interrotto il rapporto con lo psicoterapeuta al quale manchino i requisiti di idoneita' stabiliti per l'esercizio della professione dalla l. 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica. Invero, una volta ammesso che questa attivita' possa essere riservata - anche a tutela di chi e' curato da un soggetto privo di titoli professionali ritenuti necessari - solo a quanti posseggono determinati requisiti, la carenza di questi ultimi giustifica l'esclusione dalla attivita' medesima. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 35, primo comma, l. 18 febbraio 1989, n. 56). - V. massime A e C. red.: G. L. rev.: S. P.
Non e' ravvisabile una lesione del diritto alla salute del paziente che veda interrotto il rapporto con lo psicoterapeuta al quale manchino i requisiti di idoneita' stabiliti per l'esercizio della professione dalla l. 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica. Invero, una volta ammesso che questa attivita' possa essere riservata - anche a tutela di chi e' curato da un soggetto privo di titoli professionali ritenuti necessari - solo a quanti posseggono determinati requisiti, la carenza di questi ultimi giustifica l'esclusione dalla attivita' medesima. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 32 Cost., dell'art. 35, primo comma, l. 18 febbraio 1989, n. 56). - V. massime A e C. red.: G. L. rev.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte