Sentenza 412/1995 (ECLI:IT:COST:1995:412)
Massima numero 22580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Titolo
SENT. 412/95 C. PROFESSIONI LIBERE - ESERCIZIO DI ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA - AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STESSA DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI O DEI MEDICI LAUREATI DA ALMENO CINQUE ANNI, CHE SIANO IN POSSESSO DI SPECIFICI REQUISITI PROFESSIONALI O SCIENTIFICI ED ABBIANO SVOLTO PREVALENTEMENTE E CON CONTINUITA' L'ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE CHE IL REQUISITO DEL QUINQUENNIO DEL POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA POSSA ESSERE LIBERAMENTE E CONSAPEVOLMENTE VALUTATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE INSIEME AGLI ALTRI PARAMETRI - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO AL LAVORO PER CHI, PRIVO DI LAUREA, NON PUO' PIU' SVOLGERE L'ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA, IN PRECEDENZA ESERCITATA PER OLTRE UN QUINQUENNIO E CON ADEGUATI RICONOSCIMENTI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 412/95 C. PROFESSIONI LIBERE - ESERCIZIO DI ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA - AMMISSIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STESSA DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI O DEI MEDICI LAUREATI DA ALMENO CINQUE ANNI, CHE SIANO IN POSSESSO DI SPECIFICI REQUISITI PROFESSIONALI O SCIENTIFICI ED ABBIANO SVOLTO PREVALENTEMENTE E CON CONTINUITA' L'ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE CHE IL REQUISITO DEL QUINQUENNIO DEL POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA POSSA ESSERE LIBERAMENTE E CONSAPEVOLMENTE VALUTATO DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE INSIEME AGLI ALTRI PARAMETRI - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO AL LAVORO PER CHI, PRIVO DI LAUREA, NON PUO' PIU' SVOLGERE L'ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA, IN PRECEDENZA ESERCITATA PER OLTRE UN QUINQUENNIO E CON ADEGUATI RICONOSCIMENTI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'art. 35 Cost., tutelando il lavoro in tutte le sue forme non esclude in alcun modo che il legislatore possa disciplinare una professione riservando ragionevolmente l'esercizio di una determinata attivita' a chi sia in possesso di specifici requisiti, ritenuti necessari per garantire un adeguato livello di capacita' tecnica, tanto piu' se l'attivita' consiste nella cura della persona. Pertanto, l'art. 35, primo comma, della l. 18 febbraio 1989, n. 56 - ai sensi del quale e' consentito l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica agli iscritti all'ordine degli psicologi o dei medici "laureati da almeno cinque anni", che siano in possesso di specifici requisiti professionali e scientifici ed abbiano svolto con preminenza e continuita' l'attivita' psicoterapeutica - non si pone in contrasto con il parametro di valutazione della legittimita' costituzionale sopra indicato, avuto anche riguardo al fatto che la salvaguardia delle posizioni pregresse e' attuata, nel caso della professione di psicologo e dell'attivita' psicoterapeutica, dalle norme transitorie della l. n. 56 del 1989 citata, che consentono l'iscrizione agevolata all'albo nella prima applicazione della legge ed il riconoscimento dell'attivita' psicoterapeutica, quando sussistano i titoli di studio ed i requisiti professionali non irragionevolmente richiesti dalla legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 35 Cost., dell'art. 35, primo comma, l. 18 febbraio 1989, n. 56). - V. massime A e B. red.: G. L. rev.: S. P.
L'art. 35 Cost., tutelando il lavoro in tutte le sue forme non esclude in alcun modo che il legislatore possa disciplinare una professione riservando ragionevolmente l'esercizio di una determinata attivita' a chi sia in possesso di specifici requisiti, ritenuti necessari per garantire un adeguato livello di capacita' tecnica, tanto piu' se l'attivita' consiste nella cura della persona. Pertanto, l'art. 35, primo comma, della l. 18 febbraio 1989, n. 56 - ai sensi del quale e' consentito l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica agli iscritti all'ordine degli psicologi o dei medici "laureati da almeno cinque anni", che siano in possesso di specifici requisiti professionali e scientifici ed abbiano svolto con preminenza e continuita' l'attivita' psicoterapeutica - non si pone in contrasto con il parametro di valutazione della legittimita' costituzionale sopra indicato, avuto anche riguardo al fatto che la salvaguardia delle posizioni pregresse e' attuata, nel caso della professione di psicologo e dell'attivita' psicoterapeutica, dalle norme transitorie della l. n. 56 del 1989 citata, che consentono l'iscrizione agevolata all'albo nella prima applicazione della legge ed il riconoscimento dell'attivita' psicoterapeutica, quando sussistano i titoli di studio ed i requisiti professionali non irragionevolmente richiesti dalla legge. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 35 Cost., dell'art. 35, primo comma, l. 18 febbraio 1989, n. 56). - V. massime A e B. red.: G. L. rev.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte