Sentenza 413/1995 (ECLI:IT:COST:1995:413)
Massima numero 22656
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22657
Titolo
SENT. 413/95 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA - DISOCCUPAZIONE - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER CESSAZIONE DI ATTIVITA' - COLLOCAMENTO IN MOBILITA' - INDENNITA' DI MOBILITA' - ESCLUSIONE PER MANCATA ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA' - ART. 7, CO. 1, LEGGE N. 223 DEL 1991 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 413/95 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA - DISOCCUPAZIONE - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER CESSAZIONE DI ATTIVITA' - COLLOCAMENTO IN MOBILITA' - INDENNITA' DI MOBILITA' - ESCLUSIONE PER MANCATA ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA' - ART. 7, CO. 1, LEGGE N. 223 DEL 1991 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui prevede che l'indennita' di mobilita' per disoccupazione da crisi o cessazione di azienda competa solo agli iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi del precedente art. 4 e non a chi non vi sia stato inserito per non avere il datore di lavoro attivato o esaurito la prescritta procedura, sollevata sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento tra lavoratori licenziati per lo stesso motivo a seconda che un soggetto, indifferente ai rapporti che conseguono alla sua condotta, abbia o meno provveduto al compimento di atti formali, quale e' la procedura di mobilita'. Infatti, l'iscrizione nelle liste, lungi dal costituire un adempimento meramente formale, comporta, oltre ad uno speciale onere contributivo a carico del datore di lavoro, il sorgere di uno 'status' per il lavoratore, dal quale discendono plurime conseguenze strettamente legate alla percezione della prestazione previdenziale, fra cui una serie di obblighi (partecipazione a corsi di riqualificazione, chiamata a servizi di pubblica utilita', cancellazione per comportamenti non collaborativi). Del complesso di rapporti interconnessi che sorgono con l'iscrizione nelle liste di mobilita', quello avente ad oggetto il diritto alla percezione all'indennita' di mobilita' e' il principale, ma non l'unico, sicche' trova una ragionevole giustificazione la disciplina differenziata tra lavoratori iscritti o non iscritti nelle liste, per i quali ultimi una eventuale estensione del solo diritto all'indennita', disancorata da tutti gli altri effetti collaterali che conseguono all'iscrizione, costituirebbe una indebita situazione di privilegio. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui prevede che l'indennita' di mobilita' per disoccupazione da crisi o cessazione di azienda competa solo agli iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi del precedente art. 4 e non a chi non vi sia stato inserito per non avere il datore di lavoro attivato o esaurito la prescritta procedura, sollevata sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento tra lavoratori licenziati per lo stesso motivo a seconda che un soggetto, indifferente ai rapporti che conseguono alla sua condotta, abbia o meno provveduto al compimento di atti formali, quale e' la procedura di mobilita'. Infatti, l'iscrizione nelle liste, lungi dal costituire un adempimento meramente formale, comporta, oltre ad uno speciale onere contributivo a carico del datore di lavoro, il sorgere di uno 'status' per il lavoratore, dal quale discendono plurime conseguenze strettamente legate alla percezione della prestazione previdenziale, fra cui una serie di obblighi (partecipazione a corsi di riqualificazione, chiamata a servizi di pubblica utilita', cancellazione per comportamenti non collaborativi). Del complesso di rapporti interconnessi che sorgono con l'iscrizione nelle liste di mobilita', quello avente ad oggetto il diritto alla percezione all'indennita' di mobilita' e' il principale, ma non l'unico, sicche' trova una ragionevole giustificazione la disciplina differenziata tra lavoratori iscritti o non iscritti nelle liste, per i quali ultimi una eventuale estensione del solo diritto all'indennita', disancorata da tutti gli altri effetti collaterali che conseguono all'iscrizione, costituirebbe una indebita situazione di privilegio. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte