Sentenza 413/1995 (ECLI:IT:COST:1995:413)
Massima numero 22657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22656
Titolo
SENT. 413/95 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA - DISOCCUPAZIONE - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER CESSAZIONE DI ATTIVITA' - COLLOCAMENTO IN MOBILITA' - INDENNITA' DI MOBILITA' - ESCLUSIONE PER MANCATA ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA' - ART. 7, CO. 1, LEGGE N. 223 DEL 1991 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELL'ART. 38 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 413/95 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA - DISOCCUPAZIONE - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER CESSAZIONE DI ATTIVITA' - COLLOCAMENTO IN MOBILITA' - INDENNITA' DI MOBILITA' - ESCLUSIONE PER MANCATA ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITA' - ART. 7, CO. 1, LEGGE N. 223 DEL 1991 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELL'ART. 38 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui prevede che l'indennita' di mobilita' per disoccupazione da crisi o cessazione di azienda competa solo agli iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi del precedente art. 4 e non a chi non vi sia stato inserito per non avere il datore di lavoro attivato o esaurito la prescritta procedura, sollevata sotto il profilo della perdita per il lavoratore di una prestazione previdenziale a causa di un comportamento arbitrario del datore di lavoro. Infatti, dall'inadempimento di quest'ultimo consegue direttamente la mancata iscrizione nella lista e, soltanto in quando mediata da tale mancanza, discende l'ulteriore conseguenza della non percezione del beneficio (oltre che del non prodursi degli altri effetti anche sfavorevoli per il lavoratore). Resta peraltro salva la questione, se e quando prospettata, sulla costituzionalita' della disciplina (non gia' del presupposto dell'indennita' di mobilita', ma) della stessa iscrizione nelle liste di mobilita' (art. 4 della stessa legge) ove si ritenga che l'iniziativa della comunicazione ai competenti uffici dell'elenco dei lavoratori in mobilita' o destinatari di licenziamento collettivo sia rimessa esclusivamente al datore di lavoro. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 38 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui prevede che l'indennita' di mobilita' per disoccupazione da crisi o cessazione di azienda competa solo agli iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi del precedente art. 4 e non a chi non vi sia stato inserito per non avere il datore di lavoro attivato o esaurito la prescritta procedura, sollevata sotto il profilo della perdita per il lavoratore di una prestazione previdenziale a causa di un comportamento arbitrario del datore di lavoro. Infatti, dall'inadempimento di quest'ultimo consegue direttamente la mancata iscrizione nella lista e, soltanto in quando mediata da tale mancanza, discende l'ulteriore conseguenza della non percezione del beneficio (oltre che del non prodursi degli altri effetti anche sfavorevoli per il lavoratore). Resta peraltro salva la questione, se e quando prospettata, sulla costituzionalita' della disciplina (non gia' del presupposto dell'indennita' di mobilita', ma) della stessa iscrizione nelle liste di mobilita' (art. 4 della stessa legge) ove si ritenga che l'iniziativa della comunicazione ai competenti uffici dell'elenco dei lavoratori in mobilita' o destinatari di licenziamento collettivo sia rimessa esclusivamente al datore di lavoro. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte