Sentenza 414/1995 (ECLI:IT:COST:1995:414)
Massima numero 22549
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  20/07/1995;  Decisione del  20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22558


Titolo
SENT. 414/95 A. LEGGI PENALI - DETERMINAZIONE DELLA FATTISPECIE - CRITERI E STRUMENTI - RINVIO AD ALTRE FONTI O A CONTRASSEGNI NATURALISTICI ESTERNI - COMPATIBILITA', A DETERMINATE CONDIZIONI, CON IL PRINCIPIO DI LEGALITA', ANCHE QUANDO NEI SUDDETTI FONTI E CONTRASSEGNI SIANO INTERVENUTI MUTAMENTI.

Testo
In base ai principi gia' affermati dalla Corte riguardo al fenomeno della descrizione della fattispecie penale mediante ricorso ad elementi scientifici, etici, di fatto o di linguaggio comune, nonche' a nozioni proprie di discipline giuridiche non penali, deve ritenersi che il rinvio, anche implicito, ad altre fonti o ad esterni contrassegni naturalistici non violi il principio di legalita' della norma penale - ancorche' si sia verificato mutamento di quelle fonti e di quei contrassegni rispetto al momento in cui la legge penale fu emanata - una volta che la reale situazione non si sia alterata sostanzialmente, essendo invece rimasto fermo lo stesso contenuto significativo dell'espressione usata per indicare gli estremi costitutivi della fattispecie ed il disvalore della figura criminosa. In tal caso, infatti, l'evolversi delle fonti di rinvio viene utilizzato mediante interpretazione logico-sistematica, assiologica e per il principio dell'unita' dell'ordinamento, non in via analogica. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte