Sentenza 5/2022 (ECLI:IT:COST:2022:5)
Massima numero 44462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
20/10/2021; Decisione del
20/10/2021
Deposito del 17/01/2022; Pubblicazione in G. U. 19/01/2022
Titolo
Impiego pubblico - Assunzioni a tempo determinato - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Reclutamento di personale da parte dell'amministrazione regionale e degli enti locali - Possibilità di ricorrere al lavoro flessibile, per l'anno 2020, tramite assunzioni a tempo determinato - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei limiti delle competenze statutarie e della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 131002).
Impiego pubblico - Assunzioni a tempo determinato - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Reclutamento di personale da parte dell'amministrazione regionale e degli enti locali - Possibilità di ricorrere al lavoro flessibile, per l'anno 2020, tramite assunzioni a tempo determinato - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei limiti delle competenze statutarie e della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 131002).
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dell'art. 91, commi 1 e 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, che, rispettivamente, prevedono che - per far fronte alle necessità derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l'amministrazione regionale, in deroga ai limiti assunzionali, possa effettuare assunzioni a tempo determinato e autorizza gli enti locali a fare ricorso a forme di lavoro flessibile. La Regione autonoma Valle d'Aosta ha agito nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, nel rispetto del requisito di eccezionalità e temporaneità imposto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, declinato in funzione di emergenza sanitaria.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dell'art. 91, commi 1 e 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, che, rispettivamente, prevedono che - per far fronte alle necessità derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 - l'amministrazione regionale, in deroga ai limiti assunzionali, possa effettuare assunzioni a tempo determinato e autorizza gli enti locali a fare ricorso a forme di lavoro flessibile. La Regione autonoma Valle d'Aosta ha agito nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, nel rispetto del requisito di eccezionalità e temporaneità imposto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, declinato in funzione di emergenza sanitaria.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
13/07/2020
n. 8
art. 91
co. 1
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
13/07/2020
n. 8
art. 91
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte