Sentenza 414/1995 (ECLI:IT:COST:1995:414)
Massima numero 22558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22549
Titolo
SENT. 414/95 B. OMICIDIO - OMICIDIO COLPOSO - NORMA DEL CODICE PENALE CHE LO PREVEDE - INTERPRETAZIONE - NECESSITA', IN FORZA DI NORME DELLE LEGGI DEL 1975 E DEL 1993 SUL PRELIEVO DI ORGANI A FINI DI TRAPIANTO, DI CONSIDERARE LA MORTE DELLA VITTIMA GIA' AVVENUTA CON LA CESSAZIONE IRREVERSIBILE DELLE FUNZIONI DELL'ENCEFALO - RITENUTA CONFIGURABILITA', IN CIO', DI UNA NON CONSENTITA APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA NORMA PENALE - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA' E DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, NONCHE' DEL DIVIETO DI SOTTOPORRE AD IDENTICA SANZIONE FATTI SOSTANZIALMENTE DIVERSI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 414/95 B. OMICIDIO - OMICIDIO COLPOSO - NORMA DEL CODICE PENALE CHE LO PREVEDE - INTERPRETAZIONE - NECESSITA', IN FORZA DI NORME DELLE LEGGI DEL 1975 E DEL 1993 SUL PRELIEVO DI ORGANI A FINI DI TRAPIANTO, DI CONSIDERARE LA MORTE DELLA VITTIMA GIA' AVVENUTA CON LA CESSAZIONE IRREVERSIBILE DELLE FUNZIONI DELL'ENCEFALO - RITENUTA CONFIGURABILITA', IN CIO', DI UNA NON CONSENTITA APPLICAZIONE ANALOGICA DELLA NORMA PENALE - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA' E DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, NONCHE' DEL DIVIETO DI SOTTOPORRE AD IDENTICA SANZIONE FATTI SOSTANZIALMENTE DIVERSI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il dover considerare, anche nell'accertamento del delitto di omicidio colposo previsto dall'art. 589 cod. pen., - in forza delle norme degli artt. 4, legge 2 dicembre 1975, n. 644, e 1 e 2, secondo comma, legge 29 dicembre 1993, n. 578 - la morte della vittima avvenuta con la cessazione irreversibile, debitamente confermata, delle funzioni dell'encefalo, anche se - come nel caso di specie - fino all'espianto di organi effettuato dai sanitari, il cuore abbia continuato a battere, sia pure in modo assistito, costituisce il risultato di una interpretazione logico- sistematica e assiologica di cui il termine "morte" (contenuto nell'articolo 589 cod. pen. e prima delle su citate leggi del 1975 e del 1993, inteso in senso meramente "naturalistico") e' suscettibile e non gia' - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - il risultato di una applicazione analogica attraverso la quale si sarebbe fatto cadere sotto la norma del codice un evento diverso da quello dalla stessa originariamente contemplato. Non sussistono percio' la denunciata violazione del principio di legalita' delle norme penali, e, di conseguenza, neppure quelle - pure prospettate - del divieto - sancito dal principio di eguaglianza - di sottoporre alla stessa sanzione fatti "ontologicamente" diversi, e del principio della personalita' della responsabilita' penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 3 e 27 Cost., dell'art. 589 cod. pen., in relazione agli artt. 4, legge 2 dicembre 1975, n. 644, e 1 e 2, comma 2, legge 29 dicembre 1993, n. 578). - V. la precedente massima A. red. S. P.
Il dover considerare, anche nell'accertamento del delitto di omicidio colposo previsto dall'art. 589 cod. pen., - in forza delle norme degli artt. 4, legge 2 dicembre 1975, n. 644, e 1 e 2, secondo comma, legge 29 dicembre 1993, n. 578 - la morte della vittima avvenuta con la cessazione irreversibile, debitamente confermata, delle funzioni dell'encefalo, anche se - come nel caso di specie - fino all'espianto di organi effettuato dai sanitari, il cuore abbia continuato a battere, sia pure in modo assistito, costituisce il risultato di una interpretazione logico- sistematica e assiologica di cui il termine "morte" (contenuto nell'articolo 589 cod. pen. e prima delle su citate leggi del 1975 e del 1993, inteso in senso meramente "naturalistico") e' suscettibile e non gia' - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente - il risultato di una applicazione analogica attraverso la quale si sarebbe fatto cadere sotto la norma del codice un evento diverso da quello dalla stessa originariamente contemplato. Non sussistono percio' la denunciata violazione del principio di legalita' delle norme penali, e, di conseguenza, neppure quelle - pure prospettate - del divieto - sancito dal principio di eguaglianza - di sottoporre alla stessa sanzione fatti "ontologicamente" diversi, e del principio della personalita' della responsabilita' penale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, 3 e 27 Cost., dell'art. 589 cod. pen., in relazione agli artt. 4, legge 2 dicembre 1975, n. 644, e 1 e 2, comma 2, legge 29 dicembre 1993, n. 578). - V. la precedente massima A. red. S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte