Sentenza 415/1995 (ECLI:IT:COST:1995:415)
Massima numero 22581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22582
Titolo
SENT. 415/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AUTORITA' LEGITTIMATE A PROMUOVERLO - PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE.
SENT. 415/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AUTORITA' LEGITTIMATE A PROMUOVERLO - PUBBLICO MINISTERO - ESCLUSIONE.
Testo
Come la giurisprudenza costituzionale ha sempre affermato, nel sistema che caratterizza il giudizio in via incidentale, il pubblico ministero - come le parti private - puo' prospettare questioni di legittimita' costituzionale, ma spetta esclusivamente all'autorita' giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio valutarne la rilevanza rispetto alla decisione della causa e la non manifesta infondatezza, per poi disporne la trasmissione alla Corte. Il pubblico ministero - che ha una propria distinta configurazione ordinamentale - ha infatti il potere di esercitare l'azione ma non di emettere provvedimenti decisori e di conseguenza, non potendo sostituirsi all'autorita' giurisdizionale, non e' legittimato a promuovere il giudizio. - V. S. nn. 40/1963, 41/1963, 42/1963, e di recente, 'ex plurimis', O. nn. 249/1990, 285/1989 e 163/1981. red.: S.P.
Come la giurisprudenza costituzionale ha sempre affermato, nel sistema che caratterizza il giudizio in via incidentale, il pubblico ministero - come le parti private - puo' prospettare questioni di legittimita' costituzionale, ma spetta esclusivamente all'autorita' giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio valutarne la rilevanza rispetto alla decisione della causa e la non manifesta infondatezza, per poi disporne la trasmissione alla Corte. Il pubblico ministero - che ha una propria distinta configurazione ordinamentale - ha infatti il potere di esercitare l'azione ma non di emettere provvedimenti decisori e di conseguenza, non potendo sostituirsi all'autorita' giurisdizionale, non e' legittimato a promuovere il giudizio. - V. S. nn. 40/1963, 41/1963, 42/1963, e di recente, 'ex plurimis', O. nn. 249/1990, 285/1989 e 163/1981. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23