Sentenza 415/1995 (ECLI:IT:COST:1995:415)
Massima numero 22582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
20/07/1995; Decisione del
20/07/1995
Deposito del 27/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Massime associate alla pronuncia:
22581
Titolo
SENT. 415/95 B. - CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MAGISTRATI - OMESSA PREVISIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE (COME AVVIENE PER IL PROCESSO PENALE) DI UN UFFICIO DIVERSO DA QUELLO NEL QUALE I MAGISTRATI NEI CUI CONFRONTI SI PROCEDE ESERCITANO, O HANNO ESERCITATO, LE PROPRIE FUNZIONI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA E DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE PROPOSTA DA SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, NON LEGITTIMATO, IN QUANTO PRIVO DI POTERI DECISIONALI NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA, A PROMUOVERE L'INCIDENTE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 415/95 B. - CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PROCEDIMENTO A CARICO DI MAGISTRATI - OMESSA PREVISIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE (COME AVVIENE PER IL PROCESSO PENALE) DI UN UFFICIO DIVERSO DA QUELLO NEL QUALE I MAGISTRATI NEI CUI CONFRONTI SI PROCEDE ESERCITANO, O HANNO ESERCITATO, LE PROPRIE FUNZIONI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA E DI IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE PROPOSTA DA SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE, NON LEGITTIMATO, IN QUANTO PRIVO DI POTERI DECISIONALI NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA, A PROMUOVERE L'INCIDENTE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Nel sistema adottato dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 agosto 1933, n.1038, - sistema non modificato, nella sua impostazione di fondo, dalle disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, dettate con il decreto-legge 15 novembre 1993, n, 453 (convertito, con modificazioni, con legge 14 gennaio 1994, n. 19) - anche per i giudizi di responsabilita', nei quali il giudice e' investito mediante l'atto di citazione a comparire, o, prima di questo, per gli eventuali provvedimenti cautelari, il pubblico ministero mantiene la caratteristica di ufficio che promuove l'azione. Anche l'attivita' da esso svolta prima della citazione, infatti, non ha carattere decisorio, neppure quando - come nel caso di specie - si conclude con una archiviazione: atto, questo, che, rimesso alla determinazione della parte pubblica non ha natura giurisdizionale, ne' puo' formare giudicato o creare vincoli per lo stesso ufficio del pubblico ministero. Non puo' percio' avere ingresso innanzi alla Corte costituzionale, in quanto proposta dal Sostituto procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana - organo non legittimato, in quanto privo di poteri decisori, a promuovere l'incidente - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del citato decreto del 1933, nella parte in cui, sotto il titolo, che esso reca, di "disposizione comune di procedura", omette di far rinvio, per i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile a carico di magistrati, alla disciplina, posta dall'art. 11 del codice di procedura penale, che prevede la competenza territoriale di un ufficio giudiziario diverso da quello nel quale i magistrati stessi esercitano, o hanno esercitato, le proprie funzioni. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., dell'art. 26, r.d. 13 agosto 1933, n. 1036, 'in parte qua'). - V. massima precedente, ed ivi richiami. red.: S.P.
Nel sistema adottato dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, di cui al r.d. 13 agosto 1933, n.1038, - sistema non modificato, nella sua impostazione di fondo, dalle disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, dettate con il decreto-legge 15 novembre 1993, n, 453 (convertito, con modificazioni, con legge 14 gennaio 1994, n. 19) - anche per i giudizi di responsabilita', nei quali il giudice e' investito mediante l'atto di citazione a comparire, o, prima di questo, per gli eventuali provvedimenti cautelari, il pubblico ministero mantiene la caratteristica di ufficio che promuove l'azione. Anche l'attivita' da esso svolta prima della citazione, infatti, non ha carattere decisorio, neppure quando - come nel caso di specie - si conclude con una archiviazione: atto, questo, che, rimesso alla determinazione della parte pubblica non ha natura giurisdizionale, ne' puo' formare giudicato o creare vincoli per lo stesso ufficio del pubblico ministero. Non puo' percio' avere ingresso innanzi alla Corte costituzionale, in quanto proposta dal Sostituto procuratore generale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana - organo non legittimato, in quanto privo di poteri decisori, a promuovere l'incidente - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26 del citato decreto del 1933, nella parte in cui, sotto il titolo, che esso reca, di "disposizione comune di procedura", omette di far rinvio, per i giudizi di responsabilita' amministrativa e contabile a carico di magistrati, alla disciplina, posta dall'art. 11 del codice di procedura penale, che prevede la competenza territoriale di un ufficio giudiziario diverso da quello nel quale i magistrati stessi esercitano, o hanno esercitato, le proprie funzioni. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., dell'art. 26, r.d. 13 agosto 1933, n. 1036, 'in parte qua'). - V. massima precedente, ed ivi richiami. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte