Sentenza 416/1995 (ECLI:IT:COST:1995:416)
Massima numero 22658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
21/07/1995; Decisione del
21/07/1995
Deposito del 28/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 416/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE STATALE IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE - LEGIFERAZIONE DELLA REGIONE NELLA STESSA MATERIA - MANCANZA - INTERESSE DELLA REGIONE A RICORRERE - SUSSISTENZA.
SENT. 416/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE STATALE IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE - LEGIFERAZIONE DELLA REGIONE NELLA STESSA MATERIA - MANCANZA - INTERESSE DELLA REGIONE A RICORRERE - SUSSISTENZA.
Testo
Le regioni possono impugnare una legge statale che incida su materie rientranti nella competenza regionale, anche quando esse non abbiano ancora legiferato sulle materie stesse, essendo indubitabile l'esistenza di un interesse delle regioni a rimuovere norme che siano destinate ad operare in modo inderogabile anche nel loro territorio, con effetti duraturi, che comunque non possono essere sostanzialmente modificati da eventuali successivi interventi legislativi regionali, come puo' verificarsi nel caso di interventi di finanza pubblica in condizioni di emergenza e di interventi di riordino del sistema sanitario (nella specie e' stata ritenuta ammissibile l'impugnazione degli artt. 3, 4, 6, 10 e 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, relativi alla organizzazione ed alle prestazioni del servizio sanitario nazionale ed alla riapertura dei termini per il condono edilizio). - V. S. n. 355/1993. red.: A. Franco
Le regioni possono impugnare una legge statale che incida su materie rientranti nella competenza regionale, anche quando esse non abbiano ancora legiferato sulle materie stesse, essendo indubitabile l'esistenza di un interesse delle regioni a rimuovere norme che siano destinate ad operare in modo inderogabile anche nel loro territorio, con effetti duraturi, che comunque non possono essere sostanzialmente modificati da eventuali successivi interventi legislativi regionali, come puo' verificarsi nel caso di interventi di finanza pubblica in condizioni di emergenza e di interventi di riordino del sistema sanitario (nella specie e' stata ritenuta ammissibile l'impugnazione degli artt. 3, 4, 6, 10 e 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, relativi alla organizzazione ed alle prestazioni del servizio sanitario nazionale ed alla riapertura dei termini per il condono edilizio). - V. S. n. 355/1993. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte