Sentenza 416/1995 (ECLI:IT:COST:1995:416)
Massima numero 22658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  21/07/1995;  Decisione del  21/07/1995
Deposito del 28/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22659  22660  22661  22662  22663  22664  22665  22666  22667  22668


Titolo
SENT. 416/95 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - LEGGE STATALE IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE - LEGIFERAZIONE DELLA REGIONE NELLA STESSA MATERIA - MANCANZA - INTERESSE DELLA REGIONE A RICORRERE - SUSSISTENZA.

Testo
Le regioni possono impugnare una legge statale che incida su materie rientranti nella competenza regionale, anche quando esse non abbiano ancora legiferato sulle materie stesse, essendo indubitabile l'esistenza di un interesse delle regioni a rimuovere norme che siano destinate ad operare in modo inderogabile anche nel loro territorio, con effetti duraturi, che comunque non possono essere sostanzialmente modificati da eventuali successivi interventi legislativi regionali, come puo' verificarsi nel caso di interventi di finanza pubblica in condizioni di emergenza e di interventi di riordino del sistema sanitario (nella specie e' stata ritenuta ammissibile l'impugnazione degli artt. 3, 4, 6, 10 e 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, relativi alla organizzazione ed alle prestazioni del servizio sanitario nazionale ed alla riapertura dei termini per il condono edilizio). - V. S. n. 355/1993. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte