Sentenza 416/1995 (ECLI:IT:COST:1995:416)
Massima numero 22659
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  21/07/1995;  Decisione del  21/07/1995
Deposito del 28/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22658  22660  22661  22662  22663  22664  22665  22666  22667  22668


Titolo
SENT. 416/95 B. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 3 LEGGE N. 724 DEL 1994 - PICCOLI OSPEDALI - CHIUSURA O RICONVERSIONE - OBBLIGO REGIONALE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA SANITARIA - POTERE REGIONALE DI DEROGA MOTIVATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che obbliga le regioni a chiudere o riconvertire gli ospedali che non raggiungono la dotazione minima di 120 posti letto, sollevata dalla regione Lombardia sotto il profilo che, trattandosi di disposizioni estremamente dettagliate e prevedendosi l'applicazione delle procedure indipendentemente dai risultati di gestione ed anche in mancanza di disavanzi, risulterebbe compressa la competenza legislativa, amministrativa e programmatoria della regione in materia sanitaria. Infatti, le potesta' regionali sono ampiamente salvaguardate dalla facolta' attribuita alle regioni di autorizzare il mantenimento in attivita' di detti ospedali, in presenza di particolari condizioni territoriali o di popolazione, previa peraltro congrua motivazione non solo sulla presenza di tali condizioni ma anche sulla valenza economico-finanziaria della scelta e sugli effetti finanziari del mantenimento di un singolo ospedale, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'obiettivo della salute in bilanciamento con il valore dell'equilibrio finanziario, presupposto stesso della continuita' dell'intervento pubblico nel settore. Considerando poi che, nel nuovo assetto del settore sanitario, gli eventuali disavanzi derivanti dalla scelta della regione di mantenere singoli ospedali restano a carico della regione stessa, il provvedimento regionale deve anche valutare il profilo dell'equilibrio finanziario e delle conseguenze di eventuali disavanzi, con l'obbligo di indicare la copertura mediante risorse proprie in tutti i casi in cui le entrate dell'ente e le assegnazioni di finanziamento sui vari fondi non siano sufficienti a coprire l'onere nel complesso. - V. S. nn. 355/1993, 427/1992, 352/1992, 177/1988. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte