Sentenza 416/1995 (ECLI:IT:COST:1995:416)
Massima numero 22660
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
21/07/1995; Decisione del
21/07/1995
Deposito del 28/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 416/95 C. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 1, LEGGE N. 724 DEL 1994 - PICCOLI OSPEDALI - CHIUSURA O RICONVERSIONE - ESCLUSIONE PER GLI OSPEDALI SPECIALIZZATI - ELENCAZIONE - OBBLIGO REGIONALE - INADEMPIMENTO - POTERI SOSTITUTIVI STATALI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI - ESATTA INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI UN PREVIO ATTO STATALE DI INVITO-DIFFIDA ALLE REGIONI INADEMPIENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 416/95 C. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 3, CO. 1, LEGGE N. 724 DEL 1994 - PICCOLI OSPEDALI - CHIUSURA O RICONVERSIONE - ESCLUSIONE PER GLI OSPEDALI SPECIALIZZATI - ELENCAZIONE - OBBLIGO REGIONALE - INADEMPIMENTO - POTERI SOSTITUTIVI STATALI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA STATO E REGIONI - ESATTA INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI UN PREVIO ATTO STATALE DI INVITO-DIFFIDA ALLE REGIONI INADEMPIENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui prevede poteri sostitutivi statali, immediatamente esercitabili senza una previa diffida ad adempiere, nel caso di inadempimento da parte della regione all'obbligo di pubblicare, entro un termine ristretto, l'elenco degli ospedali specializzati sottratti all'obbligo di chiusura o di riconversione fissato per gli ospedali con dotazione inferiore a 120 posti letto, sollevata dalla regione Lombardia sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. Infatti, la disposizione impugnata deve essere esattamente interpretata nel senso che il potere sostituivo statale non e' immediatamente esercitabile allo scadere del termine di trenta giorni dalla emanazione del decreto del Ministero della sanita' contenente i criteri di classificazione degli ospedali specializzati, bensi' soltanto dopo un atto statale di invito-diffida alle regioni inadempienti. red.: A. Franco
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui prevede poteri sostitutivi statali, immediatamente esercitabili senza una previa diffida ad adempiere, nel caso di inadempimento da parte della regione all'obbligo di pubblicare, entro un termine ristretto, l'elenco degli ospedali specializzati sottratti all'obbligo di chiusura o di riconversione fissato per gli ospedali con dotazione inferiore a 120 posti letto, sollevata dalla regione Lombardia sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. Infatti, la disposizione impugnata deve essere esattamente interpretata nel senso che il potere sostituivo statale non e' immediatamente esercitabile allo scadere del termine di trenta giorni dalla emanazione del decreto del Ministero della sanita' contenente i criteri di classificazione degli ospedali specializzati, bensi' soltanto dopo un atto statale di invito-diffida alle regioni inadempienti. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte