Sentenza 416/1995 (ECLI:IT:COST:1995:416)
Massima numero 22661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
21/07/1995; Decisione del
21/07/1995
Deposito del 28/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 416/95 D. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 4, CO. 2, LEGGE N. 724 DEL 1994 - BLOCCO DELLE ASSUNZIONI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA SANITARIA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 416/95 D. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 4, CO. 2, LEGGE N. 724 DEL 1994 - BLOCCO DELLE ASSUNZIONI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA SANITARIA E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui dispone un divieto assoluto di assunzioni di personale sanitario per il primo semestre 1995 ed un divieto parziale per il secondo semestre 1995, sollevata dalle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna sotto il profilo che la disposizione impugnata, vincolando l'assunzione del personale a limitazioni rigide e dettagliate, disancorate da parametri obiettivi, e sottraendola alla programmazione e alle determinazioni regionali, violerebbe le competenze regionali in materia sanitaria ed il principio del buon andamento dell'amministrazione. Invero, il divieto e' collegato a quello generale valevole per tutte le pubbliche amministrazioni per esigenze straordinarie di contenimento della spesa ed inoltre ha carattere transitorio e temporaneo, sicche' trova applicazione la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui e' legittimo il blocco delle assunzioni quando si tratti di misure temporanee preordinate ad instaurare un regime transitorio in attesa dell'attuazione della riforma sanitaria o in vista di un riassetto generale del settore che presuppone l'indicizzazione delle effettive esigenze e la razionalizzazione organizzativa. D'altra parte, la stessa legge n. 724 del 1984 prevede una serie ulteriore di misure e di obiettivi innovativi del sistema sanitario, rispetto ai quali, per non consentire di eludere facilmente le finalita' di contenimento della spesa, resta rafforzata l'esigenza di blocco temporaneo di assunzioni in attesa di adempimenti. - V. S. nn. 610/1988, 245/1984, 307/1983. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui dispone un divieto assoluto di assunzioni di personale sanitario per il primo semestre 1995 ed un divieto parziale per il secondo semestre 1995, sollevata dalle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna sotto il profilo che la disposizione impugnata, vincolando l'assunzione del personale a limitazioni rigide e dettagliate, disancorate da parametri obiettivi, e sottraendola alla programmazione e alle determinazioni regionali, violerebbe le competenze regionali in materia sanitaria ed il principio del buon andamento dell'amministrazione. Invero, il divieto e' collegato a quello generale valevole per tutte le pubbliche amministrazioni per esigenze straordinarie di contenimento della spesa ed inoltre ha carattere transitorio e temporaneo, sicche' trova applicazione la giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo cui e' legittimo il blocco delle assunzioni quando si tratti di misure temporanee preordinate ad instaurare un regime transitorio in attesa dell'attuazione della riforma sanitaria o in vista di un riassetto generale del settore che presuppone l'indicizzazione delle effettive esigenze e la razionalizzazione organizzativa. D'altra parte, la stessa legge n. 724 del 1984 prevede una serie ulteriore di misure e di obiettivi innovativi del sistema sanitario, rispetto ai quali, per non consentire di eludere facilmente le finalita' di contenimento della spesa, resta rafforzata l'esigenza di blocco temporaneo di assunzioni in attesa di adempimenti. - V. S. nn. 610/1988, 245/1984, 307/1983. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte