Sentenza 416/1995 (ECLI:IT:COST:1995:416)
Massima numero 22662
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  21/07/1995;  Decisione del  21/07/1995
Deposito del 28/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22658  22659  22660  22661  22663  22664  22665  22666  22667  22668


Titolo
SENT. 416/95 E. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 6, CO. 1, LEGGE N. 724 DEL 1994 - BENI E SERVIZI SANITARI - ACQUISTO - TETTO MASSIMO DI SPESA - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA SANITARIA, DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE, DELLA SPECIALE AUTONOMIA DELLA REGIONE SICILIA, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA, DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 Cost. ed agli artt. 17 e 19 dello Statuto della regione Sicilia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce, per ciascuna regione, un tetto massimo alla spesa per beni e servizi sanitari nel triennio 1995-97, calcolato mediante una riduzione a percentuale decrescente rispetto all'importo registrato nel 1993, sollevata dalle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Sicilia sotto il profilo della violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e programmatoria della regioni ordinarie in materia sanitaria (assoggettando le regioni a rigide limitazioni in ordine a detti acquisti), dell'autonomia finanziaria regionale (in quanto i tetti prescindono dai concreti bilanci regionali), della speciale autonomia in materia sanitaria e finanziaria della regione Sicilia, del principio di uguaglianza, nonche' sotto il profilo della irrazionalita' e della incongruita' rispetto al sistema di pagamento a tariffa delle aziende sanitarie ed all'obbligo di ripianamento dei disavanzi (in quanto il detto limite generalizzato creerebbe ostacoli ingiustificati alla erogazione di un servizio sanitario efficiente, penalizzando le regioni che hanno attuato una politica di riduzione dei costi proprio in tale voce di spesa). Si tratta, infatti, di un intervento eccezionale e temporaneo, in un quadro finanziario di emergenza, inserito in una azione complessiva, a carattere generalizzato, di risanamento della finanza pubblica, cui anche le regioni devono partecipare, essendo richiesto un impegno solidale di tutti gli enti erogatori di spesa, di fronte al quale la garanzia costituzionale dell'autonomia finanziaria delle regioni non puo' fungere da impropria giustificazione per esentarle da tale partecipazione. D'altra parte le riduzioni globali di spesa per l'acquisto di beni o servizi sanitari sono posti globalmente a livello regionale in previsione complessiva, in modo da consentire compensazioni nell'ambito regionale e tra i diversi tipi di beni e servizi, sicche' sono possibili economie di spesa senza mettere a rischio l'erogazione di un servizio sanitario efficiente. - V. S. nn. 222/1994, 357/1993, 355/1993, 128/1993, 356/1992. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

statuto regione Sicilia  art. 17

statuto regione Sicilia  art. 19

Altri parametri e norme interposte