Sentenza 416/1995 (ECLI:IT:COST:1995:416)
Massima numero 22663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
21/07/1995; Decisione del
21/07/1995
Deposito del 28/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 416/95 F. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PRESTAZIONI - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 6, CO. 6, LEGGE N. 724 DEL 1994 - ASSISTENZA SANITARIA - ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE SANITARIE - STRUTTURE GIA' CONVENZIONATE O EROGANTI PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA INDIRETTA - ACCREDITAMENTO AUTOMATICO PER IL BIENNIO 1995-96 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA SANITARIA, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 416/95 F. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PRESTAZIONI - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 6, CO. 6, LEGGE N. 724 DEL 1994 - ASSISTENZA SANITARIA - ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE SANITARIE - STRUTTURE GIA' CONVENZIONATE O EROGANTI PRESTAZIONI IN REGIME DI ASSISTENZA INDIRETTA - ACCREDITAMENTO AUTOMATICO PER IL BIENNIO 1995-96 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA SANITARIA, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 Cost. ed agli artt. 17 e 19 dello Statuto della regione Sicilia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, sesto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui prevede per il biennio 1995-96 un accreditamento automatico delle strutture sanitarie gia' convenzionate o eroganti prestazioni in regime di assistenza indiretta, sollevata sotto il profilo che esso opererebbe solo nei confronti di una parte delle strutture private, creando una forma di ingiustificato privilegio per queste ultime ed una ingiusta penalizzazione per strutture di grandi qualita' non collegate con il servizio pubblico. Invero, il sistema dell'accreditamento delle strutture sanitarie consiste nel riconoscimento, da parte della regione, del possesso, in capo ad organismi sanitari di cura, di specifici requisiti - c.d. "standard" di qualificazione - e si risolve nella iscrizione in un elenco al quale gli utenti delle prestazioni sanitarie possono attingere. Il diritto all'accreditamento viene poi riconosciuto alle strutture in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento governativo emanato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni. Tale sistema, non altera, di per se', gli equilibri attualmente esistenti, ne' incide, scavalcandoli, sui poteri amministrativi regionali, in quanto il diritto all'accreditamento e' pur sempre subordinato all'accettazione del nuovo meccanismo della remunerazione delle prestazioni su base di tariffe ed all'espletamento dei poteri di autotutela e di verifica da parte della regione sul rispetto della predetta condizione e sul permanere effettivo dei requisiti richiesti, mentre resta salva la facolta' delle regioni di aggiornare anche immediatamente gli accreditamenti (una volta applicato il sistema) e di aumentare, con nuovi accertamenti, il numero degli accreditamenti in atto. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 Cost. ed agli artt. 17 e 19 dello Statuto della regione Sicilia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, sesto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui prevede per il biennio 1995-96 un accreditamento automatico delle strutture sanitarie gia' convenzionate o eroganti prestazioni in regime di assistenza indiretta, sollevata sotto il profilo che esso opererebbe solo nei confronti di una parte delle strutture private, creando una forma di ingiustificato privilegio per queste ultime ed una ingiusta penalizzazione per strutture di grandi qualita' non collegate con il servizio pubblico. Invero, il sistema dell'accreditamento delle strutture sanitarie consiste nel riconoscimento, da parte della regione, del possesso, in capo ad organismi sanitari di cura, di specifici requisiti - c.d. "standard" di qualificazione - e si risolve nella iscrizione in un elenco al quale gli utenti delle prestazioni sanitarie possono attingere. Il diritto all'accreditamento viene poi riconosciuto alle strutture in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento governativo emanato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni. Tale sistema, non altera, di per se', gli equilibri attualmente esistenti, ne' incide, scavalcandoli, sui poteri amministrativi regionali, in quanto il diritto all'accreditamento e' pur sempre subordinato all'accettazione del nuovo meccanismo della remunerazione delle prestazioni su base di tariffe ed all'espletamento dei poteri di autotutela e di verifica da parte della regione sul rispetto della predetta condizione e sul permanere effettivo dei requisiti richiesti, mentre resta salva la facolta' delle regioni di aggiornare anche immediatamente gli accreditamenti (una volta applicato il sistema) e di aumentare, con nuovi accertamenti, il numero degli accreditamenti in atto. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Sicilia
art. 17
statuto regione Sicilia
art. 19
Altri parametri e norme interposte