Sentenza 416/1995 (ECLI:IT:COST:1995:416)
Massima numero 22664
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  21/07/1995;  Decisione del  21/07/1995
Deposito del 28/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22658  22659  22660  22661  22662  22663  22665  22666  22667  22668


Titolo
SENT. 416/95 G. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PRESTAZIONI - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 6, CO. 5 E 6, LEGGE N. 724 DEL 1994 - ASSISTENZA SANITARIA - SISTEMA DELL'ACCREDITAMENTO DI STRUTTURE SANITARIE - COLLEGAMENTO A PRESTAZIONI A TARIFFA - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 97 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quinto e sesto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui configurano il sistema dell'accreditamento delle strutture sanitarie collegandolo a prestazione secondo tariffa o a meccanismi di tetto massimo di spesa o di personale. Tale sistema, invero, se correttamente attuato secondo principi di economicita' e di mercato e con una responsabile collaborazione e programmazione organizzativa, non crea ostacoli alla erogazione di un servizio sanitario efficiente da parte della regione, ed anzi, contenendo prevalentemente prescrizioni di principio, lascia alle regioni sufficiente margine di scelta nell'ambito dell'autonomia caratterizzata dalla responsabilita' e capacita' di spesa con i propri fondi e risorse non derivate. - V. anche la precedente massima F. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte