Sentenza 416/1995 (ECLI:IT:COST:1995:416)
Massima numero 22665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
21/07/1995; Decisione del
21/07/1995
Deposito del 28/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 416/95 H. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PRESTAZIONI - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 6, CO. 7, LEGGE N. 724 DEL 1994 - ASSISTENZA SANITARIA - POSSIBILITA' DI RIVOLGERSI A STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE - CONDIZIONE DELLA INIDONEITA' DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A FORNIRE LE PRESTAZIONI IN TEMPO RAGIONEVOLE - ELIMINAZIONE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA SANITARIA - ESATTA INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 416/95 H. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PRESTAZIONI - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 6, CO. 7, LEGGE N. 724 DEL 1994 - ASSISTENZA SANITARIA - POSSIBILITA' DI RIVOLGERSI A STRUTTURE SANITARIE CONVENZIONATE - CONDIZIONE DELLA INIDONEITA' DELLE STRUTTURE PUBBLICHE A FORNIRE LE PRESTAZIONI IN TEMPO RAGIONEVOLE - ELIMINAZIONE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI IN MATERIA SANITARIA - ESATTA INTERPRETAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui elimina il meccanismo secondo cui l'utente poteva rivolgersi alle strutture sanitarie convenzionate soltanto per le prestazioni che la struttura pubblica non era in grado di fornire entro un termine ragionevole, sollevata sotto il profilo che verrebbe cosi' aumentata la spesa sanitaria complessiva delle regioni con un risultato opposto a quello perseguito del contenimento della spesa stessa. Infatti, la disposizione impugnata va correttamente interpretata nel senso che la possibilita' dell'assistito di scegliere chi chiamare a fornire le prestazioni sanitarie, non comporta affatto una liberta' sull' 'an' e sull'esigenza delle prestazioni, in quanto permane il principio essenziale che l'erogazione delle prestazioni soggette a scelta, da parte dell'assistito, della struttura o dei professionisti eroganti, e' subordinata all'apposita prescrizione del medico di fiducia su modulario del servizio sanitario nazionale, sicche' rimangono tutti i poteri di controllo, indirizzo e verifica delle regioni e delle unita' sanitarie locali. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui elimina il meccanismo secondo cui l'utente poteva rivolgersi alle strutture sanitarie convenzionate soltanto per le prestazioni che la struttura pubblica non era in grado di fornire entro un termine ragionevole, sollevata sotto il profilo che verrebbe cosi' aumentata la spesa sanitaria complessiva delle regioni con un risultato opposto a quello perseguito del contenimento della spesa stessa. Infatti, la disposizione impugnata va correttamente interpretata nel senso che la possibilita' dell'assistito di scegliere chi chiamare a fornire le prestazioni sanitarie, non comporta affatto una liberta' sull' 'an' e sull'esigenza delle prestazioni, in quanto permane il principio essenziale che l'erogazione delle prestazioni soggette a scelta, da parte dell'assistito, della struttura o dei professionisti eroganti, e' subordinata all'apposita prescrizione del medico di fiducia su modulario del servizio sanitario nazionale, sicche' rimangono tutti i poteri di controllo, indirizzo e verifica delle regioni e delle unita' sanitarie locali. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte