Sentenza 416/1995 (ECLI:IT:COST:1995:416)
Massima numero 22666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
21/07/1995; Decisione del
21/07/1995
Deposito del 28/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 416/95 I. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE - FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO - MODALITA' - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 6, CO. 5, LEGGE N. 724 DEL 1994 - PIANO ANNUALE PREVENTIVO DELLE PRESTAZIONI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLA SPECIALE AUTONOMIA DELLA REGIONE SICILIA IN MATERIA SANITARIA E FINANZIARIA, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA SALUTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 416/95 I. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE - FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO - MODALITA' - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 6, CO. 5, LEGGE N. 724 DEL 1994 - PIANO ANNUALE PREVENTIVO DELLE PRESTAZIONI - DENUNZIATA VIOLAZIONE DELLA SPECIALE AUTONOMIA DELLA REGIONE SICILIA IN MATERIA SANITARIA E FINANZIARIA, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA SALUTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. ed agli artt. 17 e 19 dello Statuto della regione Sicilia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quinto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce le modalita' di finanziamento delle aziende ospedaliere, prevedendo per il 1995 che le prestazioni di degenza ed ambulatoriali da rendere a fronte del finanziamento regionale di quota del fondo sanitario, devono formare oggetto di un apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantita' presunte e tipologia in relazione alle necessita' che piu' convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Ed invero, tale metodo trova completamento in un meccanismo di verifica a consuntivo e valutazione degli scostamenti, tale da influire sulla misura di finanziamento nell'anno successivo, in una previsione di un triennio 1996-98 transitorio, al termine del quale dovra' essere esclusivo il sistema di remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati. Poiche' in tale maniera si rende graduale il passaggio verso un nuovo sistema attuandosi una ragionevolezza della previsione, i poteri della regione non vengono alterati, mentre sono rafforzati la tutela ed i diritti degli utenti, con una scelta del legislatore nazionale non irragionevole, perche' tendente al potenziamento dei diritti dell'assistito, ad una sostanziale garanzia di eguaglianza delle prestazioni in tutte le regioni attraverso il rafforzamento della facolta' di scelta e di determinazione degli "standard" minimi, ed alla concorrenza dei soggetti erogatori con miglioramento dei livelli di efficienza complessivi. - V. S. n. 355/1993. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. ed agli artt. 17 e 19 dello Statuto della regione Sicilia, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quinto comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui stabilisce le modalita' di finanziamento delle aziende ospedaliere, prevedendo per il 1995 che le prestazioni di degenza ed ambulatoriali da rendere a fronte del finanziamento regionale di quota del fondo sanitario, devono formare oggetto di un apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantita' presunte e tipologia in relazione alle necessita' che piu' convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Ed invero, tale metodo trova completamento in un meccanismo di verifica a consuntivo e valutazione degli scostamenti, tale da influire sulla misura di finanziamento nell'anno successivo, in una previsione di un triennio 1996-98 transitorio, al termine del quale dovra' essere esclusivo il sistema di remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati. Poiche' in tale maniera si rende graduale il passaggio verso un nuovo sistema attuandosi una ragionevolezza della previsione, i poteri della regione non vengono alterati, mentre sono rafforzati la tutela ed i diritti degli utenti, con una scelta del legislatore nazionale non irragionevole, perche' tendente al potenziamento dei diritti dell'assistito, ad una sostanziale garanzia di eguaglianza delle prestazioni in tutte le regioni attraverso il rafforzamento della facolta' di scelta e di determinazione degli "standard" minimi, ed alla concorrenza dei soggetti erogatori con miglioramento dei livelli di efficienza complessivi. - V. S. n. 355/1993. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte