Sentenza 416/1995 (ECLI:IT:COST:1995:416)
Massima numero 22667
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  21/07/1995;  Decisione del  21/07/1995
Deposito del 28/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Massime associate alla pronuncia:  22658  22659  22660  22661  22662  22663  22664  22665  22666  22668


Titolo
SENT. 416/95 L. SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA SANITARIA - MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 10, CO. 1, LEGGE N. 724 DEL 1994 - DISAVANZO - IMPUTABILITA' A SCELTE ESCLUSIVE O DETERMINANTI DELLO STATO - COPERTURA REGIONALE - OBBLIGO - VIOLAZIONE DELLA AUTONOMIA FINANZIARIA, DI BILANCIO E DI SPESA DELLE REGIONI E DEL PRINCIPIO DEL PARALLELISMO TRA RESPONSABILITA' E DISCIPLINA E DI CONTROLLO E RESPONSABILITA' FINANZIARIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10, primo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione nel settore sanitario anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato. Invero, la garanzia dell'autonomia finanziaria delle regioni comporta che, nei rapporti tra Stato e regioni, ciascun soggetto resta tenuto per i disavanzi di gestione conseguenti alle scelte operate nell'ambito della propria autonomia fissata anche dalle disponibilita' finanziarie, sulla base di proprie determinazioni, ma non puo' pretendere di addossare i conseguenti disavanzi, derivanti in via esclusiva o in modo determinante da scelte proprie, su altri soggetti, sicche' non possono essere addossati al bilancio regionale gli oneri relativi alla spesa sanitaria derivanti da decisioni non imputabili alla regione stessa. La norma impugnata, pertanto, imponendo alle regioni di provvedere al ripiano dei disavanzi di gestione anche in relazione a scelte legislative dello Stato, viola sia l'autonomia finanziaria, di bilancio e di spesa delle regioni, operando un condizionamento della medesima finanza regionale, sia il principio del parallelismo tra responsabilita' di disciplina e di controllo e responsabilita' finanziaria. - V. S. nn. 355/1993, 452/1989. red.: A. Franco

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 19

Altri parametri e norme interposte