Sentenza 416/1995 (ECLI:IT:COST:1995:416)
Massima numero 22668
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
21/07/1995; Decisione del
21/07/1995
Deposito del 28/07/1995; Pubblicazione in G. U. 02/08/1995
Titolo
SENT. 416/95 M. EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI - SANATORIA - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 LEGGE N. 724 DEL 1994 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE COMPETENZE REGIONALI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLO STATO DI DIRITTO - ESCLUSIONE ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 416/95 M. EDILIZIA E URBANISTICA - ABUSI - SANATORIA - CONDONO EDILIZIO - RIAPERTURA DEI TERMINI - ART. 39 LEGGE N. 724 DEL 1994 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, DI RAGIONEVOLEZZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE COMPETENZE REGIONALI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLO STATO DI DIRITTO - ESCLUSIONE ALLO STATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che prevede la riapertura e l'estensione dei termini del condono edilizio, sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione, delle competenze regionali e dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Infatti, da un lato, appartiene allo Stato la materia del condono-oblazione e non lede la sfera regionale la previsione di un condono-sanatoria edilizia e, dall'altro, la riapertura e l'estensione dei termini (riferiti all'epoca dell'abuso commesso) del condono edilizio (peraltro con ulteriori limiti e presupposti riduttivi), dato il suo carattere di normativa del tutto eccezionale in relazione ad esigenze di contestuale intervento sulla disciplina concessoria ed a contingenti e straordinarie ragioni finanziarie e di recupero della base impositiva dei fabbricati, non vanifica di per se' l'azione di controllo e di repressione delle amministrazioni ed in particolare delle piu' attente. Invero, la constatata rilevante entita' e diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e della persistenza delle relative costruzioni, successivamente al 31 ottobre 1983, va ricondotta non solo ad un difetto di attivita' di polizia locale specializzata, ma anche alla scarsa (o quasi nulla in talune regioni) incisivita' e tempestivita' dell'azione di controllo e repressione degli enti locali e delle regioni, che non e' valsa ad impedire tempestivamente l'attivita' abusiva o almeno ad impedirne il completamento ed a rimuovere i relativi manufatti. Resta peraltro inteso che ben diversa sarebbe la situazione nel caso di reiterazione di una norma del genere, soprattutto con ulteriore e persistente spostamento dei termini temporali di riferimento del commesso abusivismo edilizio, e conseguentemente sarebbero diversi i risultati della valutazione sul piano della ragionevolezza, venendo meno il carattere contingente e del tutto eccezionale della norma in relazione ai valori in giuoco, sotto il profilo sia dell'esigenza di repressione delle condotte che il legislatore considera illegali e di cui mantiene la sanzionabilita' in via amministrativa e penale, sia della tutela del territorio e dell'ambiente. - V. S. n. 369/1988. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che prevede la riapertura e l'estensione dei termini del condono edilizio, sollevata sotto il profilo della violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione, delle competenze regionali e dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Infatti, da un lato, appartiene allo Stato la materia del condono-oblazione e non lede la sfera regionale la previsione di un condono-sanatoria edilizia e, dall'altro, la riapertura e l'estensione dei termini (riferiti all'epoca dell'abuso commesso) del condono edilizio (peraltro con ulteriori limiti e presupposti riduttivi), dato il suo carattere di normativa del tutto eccezionale in relazione ad esigenze di contestuale intervento sulla disciplina concessoria ed a contingenti e straordinarie ragioni finanziarie e di recupero della base impositiva dei fabbricati, non vanifica di per se' l'azione di controllo e di repressione delle amministrazioni ed in particolare delle piu' attente. Invero, la constatata rilevante entita' e diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio e della persistenza delle relative costruzioni, successivamente al 31 ottobre 1983, va ricondotta non solo ad un difetto di attivita' di polizia locale specializzata, ma anche alla scarsa (o quasi nulla in talune regioni) incisivita' e tempestivita' dell'azione di controllo e repressione degli enti locali e delle regioni, che non e' valsa ad impedire tempestivamente l'attivita' abusiva o almeno ad impedirne il completamento ed a rimuovere i relativi manufatti. Resta peraltro inteso che ben diversa sarebbe la situazione nel caso di reiterazione di una norma del genere, soprattutto con ulteriore e persistente spostamento dei termini temporali di riferimento del commesso abusivismo edilizio, e conseguentemente sarebbero diversi i risultati della valutazione sul piano della ragionevolezza, venendo meno il carattere contingente e del tutto eccezionale della norma in relazione ai valori in giuoco, sotto il profilo sia dell'esigenza di repressione delle condotte che il legislatore considera illegali e di cui mantiene la sanzionabilita' in via amministrativa e penale, sia della tutela del territorio e dell'ambiente. - V. S. n. 369/1988. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte