Sentenza 417/1995 (ECLI:IT:COST:1995:417)
Massima numero 22669
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BALDASSARRE - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
21/07/1995; Decisione del
21/07/1995
Deposito del 28/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Titolo
SENT. 417/95 A. BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI DI IMMODIFICABILITA' ASSOLUTA - LIMITI TEMPORALI - MANCATA PREVISIONE - DURATA ULTRAQUINQUENNALE - ART. 1 QUINQUIES DECRETO LEGGE N. 312 DEL 1985 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 417/95 A. BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - VINCOLI DI IMMODIFICABILITA' ASSOLUTA - LIMITI TEMPORALI - MANCATA PREVISIONE - DURATA ULTRAQUINQUENNALE - ART. 1 QUINQUIES DECRETO LEGGE N. 312 DEL 1985 - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 42, commi secondo e terzo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui non prevede che il divieto di ogni modificazione dell'assetto del territorio e di ogni opera edilizia comportante alterazione dello stato dei luoghi, sia efficace non oltre il termine di cinque anni, previsto per il divieto di inedificabilita' dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, ovvero non oltre il termine del 31 dicembre 1986 stabilito per l'approvazione dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali dall'art. 1-bis dello stesso d.l. n. 312 del 1985, qualora le regioni rimangano inerti, sollevata sotto il profilo che la salvaguardia 'ex lege' posta dalla norma impugnata produrrebbe un vincolo assoluto di portata analoga, in ordine agli effetti sullo 'ius aedificandi', a quello che si instaura allorche' la normativa urbanistica condizioni la utilizzazione edilizia dei suoli al preventivo perfezionamento di una pianificazione attuativa. Infatti, la disciplina impugnata risponde alla duplice finalita' di assicurare una salvaguardia temporanea ma efficace delle aree di maggior valore paesistico nelle more della predisposizione dei piani regionali e di stimolare l'esercizio della funzione di pianificazione paesistica delle regioni, sulla base di una scelta politico-discrezionale del legislatore che ascrive alcune categorie di beni, in ragione della loro qualita' preordinata a soddisfare interessi estetico-culturali, ad uno speciale regime della proprieta' che e' quello concernente i vincoli paesistici. E' quindi inconferente il richiamo all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968 (che subordina l'efficacia dei vincoli urbanistici alla approvazione dei piani regolatori particolareggiati entro cinque anni dall'approvazione del piano regolatore generale), data la distinzione dei beni paesaggistici rispetto a quelli non paesistici. Invero i beni immobili aventi valore paesistico, in virtu' della loro localizzazione o della loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualita' indicate dalla legge, costituiscono categoria originariamente di interesse pubblico, la cui disciplina e' del tutto estranea alla materia della espropriazione di cui all'art. 42, terzo comma, Cost., rientrando invece, a pieno titolo, nella disciplina del secondo comma dello stesso articolo, che affida alla legge di disciplinare i modi di godimento (il regime) della proprieta' al fine di assicurarne il valore sociale. Conseguentemente, i vincoli gravanti su di essi, in virtu' delle loro qualita' intrinseche, non concretano un atto di espropriazione, ai sensi dell'art. 42, terzo comma, Cost., e non sono pertanto indennizzabili. Inoltre, il decorso infruttuoso del termine del 31 dicembre 1986, non determina la inefficacia dei vincoli ambientali di inedificabilita', ne' implica la loro indennizzabilita', bensi' determina il sorgere dei poteri sostitutivi dello Stato in ordine all'adozione dei piani paesistici, solo con l'approvazione dei quali puo' cessare l'efficacia dei vincoli di assoluta intrasformabilita' in questione, dato il ruolo centrale assunto da detti piani nel sistema della tutela ambientale. Poiche' pertanto il piano paesistico, ponendosi come momento successivo di regolazione del vincolo di inedificabilita', presuppone l'esistenza del vincolo stesso, il quale e' appunto strettamente preordinato alla realizzazione del piano, e poiche' entrambi costituiscono un momento centrale, irrinunciabile ed indefettibile nella tutela dell'ambiente configurata dalla legge n. 351 del 1985, ne consegue che il termine del 31 dicembre 1986 non puo' che essere ordinatorio e che i vincoli di inedificabilita' permangono pienamente efficaci dopo la scadenza di esso. - V. anche la successiva massima B, nonche' le sent. nn. 344/1990, 327/1990, 391/1989, 648/1988, 210/1987, 183/1987, 153/1986, 151/1986, 293/1982, 245/1976, 202/1974, 9/1973, 141/1972, 56/1968. red.: A. Franco
Non e' fondata, in riferimento all'art. 42, commi secondo e terzo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, nella parte in cui non prevede che il divieto di ogni modificazione dell'assetto del territorio e di ogni opera edilizia comportante alterazione dello stato dei luoghi, sia efficace non oltre il termine di cinque anni, previsto per il divieto di inedificabilita' dall'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, ovvero non oltre il termine del 31 dicembre 1986 stabilito per l'approvazione dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali dall'art. 1-bis dello stesso d.l. n. 312 del 1985, qualora le regioni rimangano inerti, sollevata sotto il profilo che la salvaguardia 'ex lege' posta dalla norma impugnata produrrebbe un vincolo assoluto di portata analoga, in ordine agli effetti sullo 'ius aedificandi', a quello che si instaura allorche' la normativa urbanistica condizioni la utilizzazione edilizia dei suoli al preventivo perfezionamento di una pianificazione attuativa. Infatti, la disciplina impugnata risponde alla duplice finalita' di assicurare una salvaguardia temporanea ma efficace delle aree di maggior valore paesistico nelle more della predisposizione dei piani regionali e di stimolare l'esercizio della funzione di pianificazione paesistica delle regioni, sulla base di una scelta politico-discrezionale del legislatore che ascrive alcune categorie di beni, in ragione della loro qualita' preordinata a soddisfare interessi estetico-culturali, ad uno speciale regime della proprieta' che e' quello concernente i vincoli paesistici. E' quindi inconferente il richiamo all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968 (che subordina l'efficacia dei vincoli urbanistici alla approvazione dei piani regolatori particolareggiati entro cinque anni dall'approvazione del piano regolatore generale), data la distinzione dei beni paesaggistici rispetto a quelli non paesistici. Invero i beni immobili aventi valore paesistico, in virtu' della loro localizzazione o della loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualita' indicate dalla legge, costituiscono categoria originariamente di interesse pubblico, la cui disciplina e' del tutto estranea alla materia della espropriazione di cui all'art. 42, terzo comma, Cost., rientrando invece, a pieno titolo, nella disciplina del secondo comma dello stesso articolo, che affida alla legge di disciplinare i modi di godimento (il regime) della proprieta' al fine di assicurarne il valore sociale. Conseguentemente, i vincoli gravanti su di essi, in virtu' delle loro qualita' intrinseche, non concretano un atto di espropriazione, ai sensi dell'art. 42, terzo comma, Cost., e non sono pertanto indennizzabili. Inoltre, il decorso infruttuoso del termine del 31 dicembre 1986, non determina la inefficacia dei vincoli ambientali di inedificabilita', ne' implica la loro indennizzabilita', bensi' determina il sorgere dei poteri sostitutivi dello Stato in ordine all'adozione dei piani paesistici, solo con l'approvazione dei quali puo' cessare l'efficacia dei vincoli di assoluta intrasformabilita' in questione, dato il ruolo centrale assunto da detti piani nel sistema della tutela ambientale. Poiche' pertanto il piano paesistico, ponendosi come momento successivo di regolazione del vincolo di inedificabilita', presuppone l'esistenza del vincolo stesso, il quale e' appunto strettamente preordinato alla realizzazione del piano, e poiche' entrambi costituiscono un momento centrale, irrinunciabile ed indefettibile nella tutela dell'ambiente configurata dalla legge n. 351 del 1985, ne consegue che il termine del 31 dicembre 1986 non puo' che essere ordinatorio e che i vincoli di inedificabilita' permangono pienamente efficaci dopo la scadenza di esso. - V. anche la successiva massima B, nonche' le sent. nn. 344/1990, 327/1990, 391/1989, 648/1988, 210/1987, 183/1987, 153/1986, 151/1986, 293/1982, 245/1976, 202/1974, 9/1973, 141/1972, 56/1968. red.: A. Franco
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte