Sentenza 418/1995 (ECLI:IT:COST:1995:418)
Massima numero 22596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BALDASSARRE  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  21/07/1995;  Decisione del  21/07/1995
Deposito del 28/07/1995; Pubblicazione in G. U. 23/08/1995
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 418/95. EDILIZIA E URBANISTICA - RIAPERTURA ED ESTENSIONE DEI TERMINI DEL CONDONO EDILIZIO - DISPOSIZIONI INSERITE IN ARTICOLO DI LEGGE STATALE CONTENENTE "MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA" - PREVISTA INAPPLICABILITA' DI TALI DISPOSIZIONI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, SE INCOMPATIBILI CON LE ATTRIBUZIONI REGIONALI O PROVINCIALI CONFERITE DA STATUTI SPECIALI O NORME DI ATTUAZIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLE RELATIVE ALLA MISURA DELL'OBLAZIONE ED AI TERMINI PER IL VERSAMENTO DI QUESTA - RICORSO DELLA PROVINCIA DI TRENTO - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI URBANISTICA, PIANI REGOLATORI, TUTELA DEL PAESAGGIO, ED ALTRE, OVE LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA NON SIA INTERPRETATA NEL SENSO CHE LE NORME SULL'OBLAZIONE SIANO APPLICABILI NELLA PROVINCIA LIMITATAMENTE AGLI EFFETTI PENALI - RICONOSCIUTA NON INVASIVITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI INTERESSE A RICORRERE.

Testo
Contrariamente a quanto ipotizzato nel ricorso della Provincia Autonoma di Trento, l'impugnato art. 39, comma 21, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - secondo il quale le disposizioni sulla definizione agevolata delle violazioni edilizie, in esso contenute, non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni statutarie, nonche' con quelle previste dalle relative norme di attuazione, "ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa" - non puo' essere inteso nel senso che le norme concernenti la misura dell'oblazione ed i termini per il versamento di essa siano immediatamente applicabili nel territorio provinciale, con il conseguente possibile "trascinamento", di fatto, una volta effettuata l'oblazione, dell'applicabilita', in materie (come l'urbanistica e la tutela del paesaggio) di sicura competenza della Provincia, anche delle disposizioni dello stesso articolo 39 sul condono e le ipotesi di sanatoria. Tali disposizioni, infatti - come anche l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha riconosciuto - sono applicabili nel territorio della Provincia - conformemente alla norma dell'art. 2 delle Norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige emanate con il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, sui rapporti tra la legislazione statale e le legislazioni regionale e provinciale - solo nel caso che la Provincia intenda, in tutto o in parte e con le modificazioni che ritenga di adottare, darvi attuazione; dal che consegue che la riserva del legislatore statale in ordine alla misura e ai tempi del pagamento necessario per ottenere l'oblazione delle sanzioni penali (certamente appartenenti alla potesta' punitiva statale ed estranee alla competenza legislativa provinciale) non significa che la legge statale imponga l'oblazione, ne', tanto meno, che imponga la sanatoria delle opere abusive, ma semplicemente che le leggi provinciali possono rendere liberamente applicabile il condono-sanatoria edilizia (cui segue in forza di norma statale l'effetto di oblazione per le sanzioni penali) agli abusi commessi nel territorio di loro competenza. Alla stregua di questa interpretazione della norma in questione - condivisa dalla difesa della ricorrente anche in sede di discussione, e pienamente confermata, del resto, dalla legge provinciale, emanata al riguardo nelle more del giudizio, 18 aprile 1995, n. 5 - non sussiste, da parte della Provincia di Trento, un interesse al ricorso. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 8, nn. 3, 5, 6, 16, 17, 21 e 24, 9, n. 9, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e relative norme di attuazione, nonche' all'art. 3 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dell'art. 39, comma 21, legge 23 dicembre 1994, n. 724). red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2