Regioni (competenza concorrente) - Professioni - Interventi consentiti esclusivamente in riferimento ad aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale - Spettanza allo Stato della individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione Calabria che prevedono la presenza obbligatoria dei farmacisti nelle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove sono utilizzati farmaci e ne disciplinano i requisiti, inquadramento e compiti). (Classif. 217013).
La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve esercitarsi esclusivamente in riferimento ad aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, giacché deve rispettare il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere necessariamente unitario. (Precedenti: S. 328/2009 - mass. 34178; S. 300/2007 - mass. 31601 e 31602; S. 153/2006 - mass. 30337).
(Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l, e terzo, Cost. - gli artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4 della legge reg. Calabria n. 24 del 2020, che prevedono la presenza obbligatoria della figura professionale del farmacista nelle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove sono utilizzati farmaci, disciplinandone requisiti, inquadramento e compiti. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo - di carattere immediatamente precettivo e cogente, in quanto volte all'assunzione dei farmacisti - vìolano i vincoli normativi statali volti al contenimento delle spese per il personale e del relativo reclutamento, interferendo con le competenze della gestione commissariale. Esse inoltre vìolano la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e quella concorrente in materia di professioni, in quanto alterano la necessaria unitarietà a livello nazionale della disciplina di tale rapporto di impiego e configurano nuove e più ampie competenze di tale figura professionale che, oltretutto, interagiscono con quelle assegnate dall'ordinamento ad altre figure dell'area sanitaria).