Sentenza 419/1995 (ECLI:IT:COST:1995:419)
Massima numero 22619
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Titolo
SENT. 419/95 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ORDINANZE DEL T.A.R. LAZIO CON CUI SI ORDINA AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI DARE COMPIUTA ESECUZIONE A PRECEDENTE DECISIONE DELLO STESSO T.A.R., DI SOSPENSIONE, IN VIA CAUTELARE, DELLA DELIBERA CONSILIARE DI NOMINA A PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CATANIA DEL DOTT. F. CORTEGIANI, CON CONTESTUALE DESIGNAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, QUALE COMMISSARIO 'AD ACTA' PER IMMETTERE IN DETTO UFFICIO, COME REGGENTE, IN LUOGO DEL NOMINATO, IL DOTT. B. VERGARI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' - CONFERMA DELLA PRONUNCIA ADOTTATA CON ORDINANZA IN FASE DELIBATIVA - RICONOSCIUTA SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVI ED ANCHE DEI REQUISITI SOGGETTIVI, MA SOLO PER IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA E PER IL T.A.R. LAZIO, NON, INVECE, PER IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.
SENT. 419/95 B. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ORDINANZE DEL T.A.R. LAZIO CON CUI SI ORDINA AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA DI DARE COMPIUTA ESECUZIONE A PRECEDENTE DECISIONE DELLO STESSO T.A.R., DI SOSPENSIONE, IN VIA CAUTELARE, DELLA DELIBERA CONSILIARE DI NOMINA A PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CATANIA DEL DOTT. F. CORTEGIANI, CON CONTESTUALE DESIGNAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, QUALE COMMISSARIO 'AD ACTA' PER IMMETTERE IN DETTO UFFICIO, COME REGGENTE, IN LUOGO DEL NOMINATO, IL DOTT. B. VERGARI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' - CONFERMA DELLA PRONUNCIA ADOTTATA CON ORDINANZA IN FASE DELIBATIVA - RICONOSCIUTA SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVI ED ANCHE DEI REQUISITI SOGGETTIVI, MA SOLO PER IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA E PER IL T.A.R. LAZIO, NON, INVECE, PER IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.
Testo
Riguardo al conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto, nei confronti del T.A.R. Lazio - Sez. prima, nonche' del Ministro di grazia e giustizia, dal Consiglio Superiore della Magistratura, in relazione: a) alla ordinanza del T.A.R. Lazio - Sez. prima, del 7 dicembre 1994 - con la quale si e' ordinato al C.S.M. di "dare compiuta esecuzione alla ordinanza del 22 giugno 1994" (di sospensione della delibera consiliare di nomina a presidente del Tribunale di Catania del dott. F. Cortegiani); b) all'ordinanza dello stesso T.A.R., del 25 gennaio 1995 - con la quale il Ministro di grazia e giustizia e' stato nominato commissario 'ad acta' per immettere nell'ufficio di presidente di detto Tribunale, in luogo del nominato, con funzioni di reggente, il dott. B. Vergari; c) al provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia del 3 marzo 1995 - con il quale lo stesso ha delegato le funzioni di commissario 'ad acta' al dott. A. Testi, direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali; d) al provvedimento del predetto Direttore generale in pari data, con il quale e' stata data esecuzione all'ordine impartito dal T.A.R., deve darsi piena conferma, per quanto attiene all'ammissibilita' del ricorso, alla decisione adottata dalla Corte in ordine ai requisiti prescritti dall'art. 37 legge n 87 del 1953 in fase di delibazione con la ordinanza n. 214 del 1995. Per quanto attiene ai requisiti oggettivi, infatti, essi senza dubbio sussistono, giacche' viene prospettata dal ricorrente una lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante al Consiglio Superiore della Magistratura sullo 'status' dei magistrati (art. 105 Cost.) ad opera di un atto del potere giudiziario. Per quanto attiene ai requisiti soggettivi, invece, pur riconoscendosi - da una parte - la legittimazione del Consiglio Superiore della Magistratura a sollevare il conflitto, in quanto organo investito delle funzioni previste dall'art. 105 Cost. ed il solo competente ad esercitarle in via definitiva, e - dall'altra - la legittimazione a resistere del T.A.R. Lazio, in quanto organo di giurisdizione, deve escludersi la legittimazione passiva del Ministro di grazia e giustizia, poiche' quella che e' stata assunta come causa di menomazione delle attribuzioni rivendicate dal ricorrente non e' l'esercizio delle competenze determinate dall'art. 110 Cost., in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, bensi' l'adozione, da parte del Ministro, di alcuni provvedimenti, nella semplice qualita' di commissario 'ad acta' nominato dal giudice amministrativo e dallo stesso specificamente determinati nel contenuto, e che, in quanto tali, risultano meramente esecutivi e direttamente riferibili all'organo giurisdizionale. - V. O. n. 214/1995, gia' citata. red.: S. P.
Riguardo al conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto, nei confronti del T.A.R. Lazio - Sez. prima, nonche' del Ministro di grazia e giustizia, dal Consiglio Superiore della Magistratura, in relazione: a) alla ordinanza del T.A.R. Lazio - Sez. prima, del 7 dicembre 1994 - con la quale si e' ordinato al C.S.M. di "dare compiuta esecuzione alla ordinanza del 22 giugno 1994" (di sospensione della delibera consiliare di nomina a presidente del Tribunale di Catania del dott. F. Cortegiani); b) all'ordinanza dello stesso T.A.R., del 25 gennaio 1995 - con la quale il Ministro di grazia e giustizia e' stato nominato commissario 'ad acta' per immettere nell'ufficio di presidente di detto Tribunale, in luogo del nominato, con funzioni di reggente, il dott. B. Vergari; c) al provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia del 3 marzo 1995 - con il quale lo stesso ha delegato le funzioni di commissario 'ad acta' al dott. A. Testi, direttore generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali; d) al provvedimento del predetto Direttore generale in pari data, con il quale e' stata data esecuzione all'ordine impartito dal T.A.R., deve darsi piena conferma, per quanto attiene all'ammissibilita' del ricorso, alla decisione adottata dalla Corte in ordine ai requisiti prescritti dall'art. 37 legge n 87 del 1953 in fase di delibazione con la ordinanza n. 214 del 1995. Per quanto attiene ai requisiti oggettivi, infatti, essi senza dubbio sussistono, giacche' viene prospettata dal ricorrente una lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante al Consiglio Superiore della Magistratura sullo 'status' dei magistrati (art. 105 Cost.) ad opera di un atto del potere giudiziario. Per quanto attiene ai requisiti soggettivi, invece, pur riconoscendosi - da una parte - la legittimazione del Consiglio Superiore della Magistratura a sollevare il conflitto, in quanto organo investito delle funzioni previste dall'art. 105 Cost. ed il solo competente ad esercitarle in via definitiva, e - dall'altra - la legittimazione a resistere del T.A.R. Lazio, in quanto organo di giurisdizione, deve escludersi la legittimazione passiva del Ministro di grazia e giustizia, poiche' quella che e' stata assunta come causa di menomazione delle attribuzioni rivendicate dal ricorrente non e' l'esercizio delle competenze determinate dall'art. 110 Cost., in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, bensi' l'adozione, da parte del Ministro, di alcuni provvedimenti, nella semplice qualita' di commissario 'ad acta' nominato dal giudice amministrativo e dallo stesso specificamente determinati nel contenuto, e che, in quanto tali, risultano meramente esecutivi e direttamente riferibili all'organo giurisdizionale. - V. O. n. 214/1995, gia' citata. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 110
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37