Sentenza 419/1995 (ECLI:IT:COST:1995:419)
Massima numero 22621
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22618  22619  22622  22623


Titolo
SENT. 419/95 C. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - DECISIONI DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ESEGUIBILITA' IN VIA COATTIVA, ATTRAVERSO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, ANCHE NEI CONFRONTI DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - NECESSITA' - FONDAMENTO COSTITUZIONALE NEGLI INDEROGABILI PRINCIPI DI LEGALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DI EFFETTIVITA' DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE.

Testo
La posizione e l'indipendenza del Consiglio Superiore della Magistratura e la titolarita' delle specifiche competenze ad esso attribuite dall'art. 105 Cost. non possono dare fondamento costituzionale alla pretesa che gli atti del Consiglio non siano sottoponibili alla giurisdizione estesa al merito che il giudice amministrativo esercita in sede di ottemperanza, restando in tal modo sottratti alla eventuale esecuzione coattiva delle sue decisioni. Il principio di legalita' dell'azione amministrativa (art. 97, 98 e 28 Cost.) - in base al quale il potere e l'indipendenza dell'amministrazione meritano tutela solo sul presupposto della legittimita' del loro esercizio - e il principio di effettivita' della tutela giurisdizionale, quale attuazione ed espressione di "volonta' concreta di legge", (artt. 24, 101, 103 e 113 Cost.) comportano, infatti, una volta intervenuta una pronuncia giurisdizionale che riconosca come ingiustamente lesivo dell'interesse del cittadino un determinato comportamento dell'amministrazione, non soltanto l'obbligo di questa di conformarsi alla decisione adottata, ma anche, correlativamente, ove occorra, quale connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, il potere di imporre coattivamente il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato e quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa, nei confronti di qualsiasi soggetto e di qualsiasi atto della pubblica autorita', senza distinzioni di sorta, pur se adottato da un organo di rilievo costituzionale qual'e' il C.S.M.. Ne' al riguardo e' possibile operare distinzioni tra funzioni giurisdizionali di natura diversa (ordinaria, amministrativa, di legittimita', di merito, esclusiva) per inferirne che solo in alcune, e non in altre, detti poteri sarebbero legittimamente esercitabili. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 105

Altri parametri e norme interposte