Sentenza 419/1995 (ECLI:IT:COST:1995:419)
Massima numero 22622
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22618  22619  22621  22623


Titolo
SENT. 419/95 D. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ORDINANZE DEL T.A.R. LAZIO CON CUI SI ORDINA AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, IN GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, DI DARE COMPIUTA ESECUZIONE A PRECEDENTE DECISIONE DELLO STESSO T.A.R., DI SOSPENSIONE, IN VIA CAUTELARE, DELLA DELIBERA CONSILIARE DI NOMINA A PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CATANIA DEL DOTT. F. CORTESANI, E SI DESIGNA, QUALE COMMISSARIO 'AD ACTA' IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTI LA POSIZIONE DI INDIPENDENZA E LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO SUPERIORE IN ORDINE ALLA NOMINA DI MAGISTRATI AGLI UFFICI DIRETTIVI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELLE DECISIONI IMPUGNATE NEGLI INDEROGABILI, ANCHE DI FRONTE AGLI ATTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, PRINCIPI DI LEGALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DI EFFETTIVITA' DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE - SPETTANZA AL T.A.R. LAZIO DEI POTERI ESERCITATI.

Testo
Legittimamente il T.A.R. Lazio, in seguito alla ordinanza del 22 giugno 1994 - con la quale aveva sospeso l'esecuzione della nomina, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, del dott. F. Cortegiani a presidente del Tribunale di Catania - ha - in giudizio di ottemperanza - in un primo tempo, con ordinanza del 7 dicembre 1994, sollecitato il Consiglio Superiore a dare compiuta esecuzione al provvedimento di sospensione e quindi, con ordinanza del 25 gennaio 1995, nominato commissario 'ad acta' il Ministro di grazia e giustizia. La posizione di indipendenza del Consiglio Superiore della Magistratura e le competenze ad esso attribuite dall'art. 105 Cost. in ordine alla nomina di magistrati agli uffici direttivi - di cui il Consiglio Superiore della magistratura, nel sollevare conflitto di attribuzione, ha assunto la violazione - non comportano infatti deroghe ai principi di legalita' dell'azione amministrativa e di effettivita' della tutela giurisdizionale, in forza dei quali la previsione di una fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, in quanto connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria, non potendo opporsi al riguardo, nel caso di specie, alcuna distinzione, nell'ambito delle diverse forme di giurisdizione, fra il giudizio di ottemperanza - in quanto in esso si esercita una giurisdizione di merito - e la giurisdizione generale di legittimita'. Deve pertanto dichiararsi che spetta al T.A.R. Lazio, in sede di esecuzione di provvedimenti cautelari, il potere di emettere ordini nei confronti del Consiglio Superiore della Magistratura, mediante gli atti impugnati, e di disporne, in caso di inottemperanza, la sostituzione attraverso la nomina di un commissario 'ad acta'. - V. la precedente massima C. red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte