Sentenza 419/1995 (ECLI:IT:COST:1995:419)
Massima numero 22623
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  06/09/1995;  Decisione del  06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Massime associate alla pronuncia:  22618  22619  22621  22622


Titolo
SENT. 419/95 E. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - ORDINANZE DEL T.A.R. LAZIO CON CUI SI ORDINA AL CONSIGLIO SUPERIORE, IN GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA, DI DARE COMPIUTA ESECUZIONE A PRECEDENTE DECISIONE DELLO STESSO T.A.R., DI SOSPENSIONE, IN VIA CAUTELARE, DELLA DELIBERA CONSILIARE DI NOMINA A PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CATANIA DEL DOTT. F. CORTEGIANI, CON CONTESTUALE DESIGNAZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, QUALE COMMISSARIO 'AD ACTA' PER IMMETTERE IN DETTO UFFICIO, COME REGGENTE, IN LUOGO DEL NOMINATO, IL DOTT. B. VERGARI - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DAL C.S.M. - LAMENTATA, IN MOTIVO DEDOTTO NEL RICORSO IN SUBORDINE, NON SPETTANZA AL T.A.R. DEL POTERE DI INDIVIDUARE IL MAGISTRATO SUPPLENTE - ESCLUSIONE - SEMPLICE RIPRISTINO, DA PARTE DEL T.A.R., DELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO PREESISTENTE, SENZA SOVRAPPOSIZIONE DI SCELTE DISCREZIONALI ALLE COMPETENZE DEL RICORRENTE - REIEZIONE DELLA DOGLIANZA.

Testo
Contrariamente a quanto il ricorrente Consiglio Superiore della Magistratura ha sostenuto, in motivo dedotto in via subordinata, nel conflitto di attribuzione sollevato in relazione alle ordinanze del 27 dicembre 1994 e del 25 gennaio 1995, pronunciate dal T.A.R. Lazio - Sez. I -, in giudizio di ottemperanza, e con le quali, in seguito alla precedente ordinanza del 22 giugno 1994 - di sospensione della esecuzione della nomina, da parte del C.S.M., del dott. F. Cortegiani a presidente del Tribunale di Catania - se ne ordinava la piena ed immediata attuazione, e' da escludere che il T.A.R., col disporre, nell'ultima delle citate pronunce, la nomina, quale commissario 'ad acta', del Ministro di grazia e giustizia, affinche' il dott. Cortegiani fosse sollevato dall'incarico, con la contestuale nomina, quale supplente, dello stesso magistrato (dott. B. Vergari) che gia' esercitava tale funzione alla data di adozione del provvedimento sospeso, abbia esercitato un potere non spettantegli ed inciso sull'esercizio di quelli attribuiti dall'art. 105 Cost. al Consiglio superiore. Nominando come supplente il magistrato che gia' svolgeva le medesime funzioni al momento dell'adozione, da parte del C.S.M., dell'atto impugnato, il giudice amministrativo ha infatti semplicemente ripristinato lo stato di fatto e di diritto preesistente, e non sovrapposto a una scelta discrezionale alle competenze del ricorrente. D'altronde il magistrato designato come supplente, essendo il presidente di sezione piu' anziano del Tribunale, era proprio quello al quale, comunque, la supplenza andava per legge conferita (art. 104 dell'Ordinamento giudiziario). red.: S. P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 105

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte