Sentenza 420/1995 (ECLI:IT:COST:1995:420)
Massima numero 22708
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Titolo
SENT. 420/95 A. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO - CENSURE AVANZATE, IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DELLA TITOLARITA' DEL PUBBLICO MINISTERO IN ORDINE ALL'(OBBLIGATORIO) ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE, RIGUARDO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO CONCERNENTI IL CONTENUTO E LA MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA, O DEL PARERE, DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN ORDINE ALL'AMMISSIONE DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA ALLO SPECIALE PROGRAMMA DI PROTEZIONE, E LA FACOLTA' DELLA COMMISSIONE CENTRALE E, IN CASI DI URGENZA, DEL CAPO DELLA POLIZIA, DI UTILIZZARE GLI ATTI E LE INFORMAZIONI TRASMESSI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE - SUSSISTENZA.
SENT. 420/95 A. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO - CENSURE AVANZATE, IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DELLA TITOLARITA' DEL PUBBLICO MINISTERO IN ORDINE ALL'(OBBLIGATORIO) ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE, RIGUARDO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO CONCERNENTI IL CONTENUTO E LA MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA, O DEL PARERE, DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN ORDINE ALL'AMMISSIONE DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA ALLO SPECIALE PROGRAMMA DI PROTEZIONE, E LA FACOLTA' DELLA COMMISSIONE CENTRALE E, IN CASI DI URGENZA, DEL CAPO DELLA POLIZIA, DI UTILIZZARE GLI ATTI E LE INFORMAZIONI TRASMESSI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE - SUSSISTENZA.
Testo
Come la Corte ha avuto modo di affermare, il pubblico ministero, in quanto - ai sensi dell'art. 112 Cost. - e' titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' d'indagine finalizzata all'esercizio (obbligatorio) dell'azione penale, e' indubbiamente legittimato a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e quindi a dichiarare definitivamente la volonta' del potere giudiziario cui appartiene, come richiesto dall'art. 37 legge n. 87 del 1953. Senza dubbio, percio', nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento, emanato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, n. 687 del 24 novembre 1994, per la individuazione dei criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, per quanto riguarda le censure - con cui viene denunciata la lesione delle attribuzioni di cui all'art. 112 Cost. - formulate nei confronti degli artt. 1, comma 3, 2, commi 1, 2, 3 e 4, e 4, comma 2, del decreto impugnato (concernenti, rispettivamente, il contenuto e la motivazione della proposta, o del parere, del procuratore della Repubblica in ordine all'ammissione del collaboratore di giustizia allo speciale programma di protezione, e la facolta' della Commissione centrale di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1991, conv., con modificazioni, in legge n. 82 stesso anno, e, in casi di particolare urgenza, anche del Capo della Polizia, di utilizzare gli atti e le informazioni trasmessi dall'autorita' giudiziaria) sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, dato che la disciplina censurata ha come destinatari proprio i procuratori della Repubblica e non rileva in contrario - come gia' evidenziato dalla Corte nel respingere analoghe obiezioni in altri giudizi - il potere di avocazione attribuito al procuratore generale presso la Corte d'appello. - Cfr. S. nn. 462/1993, 463/1993 e 464/1993. red.: S. P.
Come la Corte ha avuto modo di affermare, il pubblico ministero, in quanto - ai sensi dell'art. 112 Cost. - e' titolare diretto ed esclusivo dell'attivita' d'indagine finalizzata all'esercizio (obbligatorio) dell'azione penale, e' indubbiamente legittimato a sollevare conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato e quindi a dichiarare definitivamente la volonta' del potere giudiziario cui appartiene, come richiesto dall'art. 37 legge n. 87 del 1953. Senza dubbio, percio', nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento, emanato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, n. 687 del 24 novembre 1994, per la individuazione dei criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, per quanto riguarda le censure - con cui viene denunciata la lesione delle attribuzioni di cui all'art. 112 Cost. - formulate nei confronti degli artt. 1, comma 3, 2, commi 1, 2, 3 e 4, e 4, comma 2, del decreto impugnato (concernenti, rispettivamente, il contenuto e la motivazione della proposta, o del parere, del procuratore della Repubblica in ordine all'ammissione del collaboratore di giustizia allo speciale programma di protezione, e la facolta' della Commissione centrale di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1991, conv., con modificazioni, in legge n. 82 stesso anno, e, in casi di particolare urgenza, anche del Capo della Polizia, di utilizzare gli atti e le informazioni trasmessi dall'autorita' giudiziaria) sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, dato che la disciplina censurata ha come destinatari proprio i procuratori della Repubblica e non rileva in contrario - come gia' evidenziato dalla Corte nel respingere analoghe obiezioni in altri giudizi - il potere di avocazione attribuito al procuratore generale presso la Corte d'appello. - Cfr. S. nn. 462/1993, 463/1993 e 464/1993. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37