Sentenza 420/1995 (ECLI:IT:COST:1995:420)
Massima numero 22709
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Titolo
SENT. 420/95 B. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO - CENSURE AVANZATE, RIGUARDO A NORMA DEL REGOLAMENTO CIRCA LA POSSIBILITA' DI PROVVEDERE ALLA CUSTODIA DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA IN LUOGHI DIVERSI DAGLI ISTITUTI PENITENZIARI, IN RIFERIMENTO ALLE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL PUBBLICO MINISTERO IN BASE AI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE IN TEMA DI LIBERTA' PERSONALE - IMPOSSIBILITA' PER IL PUBBLICO MINISTERO DI SOLLEVARE, A TUTELA DI TALI ATTRIBUZIONI, CONFLITTO TRA POTERI - LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE - ESCLUSIONE.
SENT. 420/95 B. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO - CENSURE AVANZATE, RIGUARDO A NORMA DEL REGOLAMENTO CIRCA LA POSSIBILITA' DI PROVVEDERE ALLA CUSTODIA DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA IN LUOGHI DIVERSI DAGLI ISTITUTI PENITENZIARI, IN RIFERIMENTO ALLE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL PUBBLICO MINISTERO IN BASE AI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE IN TEMA DI LIBERTA' PERSONALE - IMPOSSIBILITA' PER IL PUBBLICO MINISTERO DI SOLLEVARE, A TUTELA DI TALI ATTRIBUZIONI, CONFLITTO TRA POTERI - LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE - ESCLUSIONE.
Testo
Come la Corte ha gia' avuto modo di precisare, il pubblico ministero - anche se, ai sensi dell'art. 13 Cost., gli va riconosciuta la qualifica di autorita' giudiziaria - puo' si' disporre misure restrittive della liberta' personale, ma soltanto con carattere di provvisorieta', e cioe' esclusivamente nell'ambito di un procedimento che, entro brevi termini, conduca necessariamente all'intervento di un giudice per l'adozione definitiva del provvedimento. Pertanto, dovendosi escludere che il pubblico ministero sia legittimato a sollevare, con riferimento alle attribuzioni conferitegli da tale articolo, conflitti tra poteri dello Stato, il conflitto di attribuzione sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento emanato con decreto 24 novembre 1994, n. 687, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la individuazione dei criteri di formulazione dei programmi di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, per cio' che riguarda l'art. 8 del decreto - relativo alla custodia del collaboratore di giustizia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari e denunciato per le interferenze a cui avrebbe dato luogo con i poteri dell'autorita' giudiziaria in tema di liberta' personale - deve essere dichiarato inammissibile. - Cfr. S. n. 419/1994. red.: S. P.
Come la Corte ha gia' avuto modo di precisare, il pubblico ministero - anche se, ai sensi dell'art. 13 Cost., gli va riconosciuta la qualifica di autorita' giudiziaria - puo' si' disporre misure restrittive della liberta' personale, ma soltanto con carattere di provvisorieta', e cioe' esclusivamente nell'ambito di un procedimento che, entro brevi termini, conduca necessariamente all'intervento di un giudice per l'adozione definitiva del provvedimento. Pertanto, dovendosi escludere che il pubblico ministero sia legittimato a sollevare, con riferimento alle attribuzioni conferitegli da tale articolo, conflitti tra poteri dello Stato, il conflitto di attribuzione sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento emanato con decreto 24 novembre 1994, n. 687, del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la individuazione dei criteri di formulazione dei programmi di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, per cio' che riguarda l'art. 8 del decreto - relativo alla custodia del collaboratore di giustizia in luoghi diversi dagli istituti penitenziari e denunciato per le interferenze a cui avrebbe dato luogo con i poteri dell'autorita' giudiziaria in tema di liberta' personale - deve essere dichiarato inammissibile. - Cfr. S. n. 419/1994. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37