Sentenza 420/1995 (ECLI:IT:COST:1995:420)
Massima numero 22710
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Titolo
SENT. 420/95 C. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO - CENSURE AVANZATE, RIGUARDO A NORME DEL REGOLAMENTO PREVEDENTI, IN DETERMINATI CASI, L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA PRIMA DELLA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTEZIONE O DELL'ADOZIONE DELLE PREVISTE MISURE URGENTI DA PARTE DEL CAPO DELLA POLIZIA, IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE TALE PRINCIPIO A GARANZIA DELLA INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE - ESCLUSIONE.
SENT. 420/95 C. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO - CENSURE AVANZATE, RIGUARDO A NORME DEL REGOLAMENTO PREVEDENTI, IN DETERMINATI CASI, L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA PRIMA DELLA FORMULAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTEZIONE O DELL'ADOZIONE DELLE PREVISTE MISURE URGENTI DA PARTE DEL CAPO DELLA POLIZIA, IN RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI LEGGE IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE TALE PRINCIPIO A GARANZIA DELLA INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE - ESCLUSIONE.
Testo
La legittimazione a proporre conflitti tra poteri dello Stato va riconosciuta al pubblico ministero esclusivamente quando agisce a difesa della competenza inerente all'esercizio dell'azione penale, di cui e' direttamente investito dall'art. 112 Cost. e in ordine alla quale e' fornito di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere. Percio' nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento emanato con decreto n. 687 del 24 novembre 1994, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la individuazione dei criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, le censure mosse, per la denunciata violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 108 Cost. riguardo alla materia dell'ordinamento giudiziario, agli artt. 1, comma 1, lett. b), 3 e 4 del decreto, in quanto prevedono, in determinati casi, l'acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia prima della formulazione dello speciale programma di protezione, o dell'adozione delle previste misure urgenti da parte del capo della Polizia, devono essere dichiarate inammissibili. Nel ricorso, infatti, non viene in nessun modo dedotto come la asserita violazione dell'art. 108 Cost., - che di per se' non puo' essere certo invocato a garanzia delle attribuzioni del pubblico ministero - ridondi in lesione di quelle che trovano fondamento nell'art. 112. red.: S. P.
La legittimazione a proporre conflitti tra poteri dello Stato va riconosciuta al pubblico ministero esclusivamente quando agisce a difesa della competenza inerente all'esercizio dell'azione penale, di cui e' direttamente investito dall'art. 112 Cost. e in ordine alla quale e' fornito di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere. Percio' nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento emanato con decreto n. 687 del 24 novembre 1994, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la individuazione dei criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, le censure mosse, per la denunciata violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 108 Cost. riguardo alla materia dell'ordinamento giudiziario, agli artt. 1, comma 1, lett. b), 3 e 4 del decreto, in quanto prevedono, in determinati casi, l'acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia prima della formulazione dello speciale programma di protezione, o dell'adozione delle previste misure urgenti da parte del capo della Polizia, devono essere dichiarate inammissibili. Nel ricorso, infatti, non viene in nessun modo dedotto come la asserita violazione dell'art. 108 Cost., - che di per se' non puo' essere certo invocato a garanzia delle attribuzioni del pubblico ministero - ridondi in lesione di quelle che trovano fondamento nell'art. 112. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37