Sentenza 420/1995 (ECLI:IT:COST:1995:420)
Massima numero 22711
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BALDASSARRE - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
06/09/1995; Decisione del
06/09/1995
Deposito del 08/09/1995; Pubblicazione in G. U. 13/09/1995
Titolo
SENT. 420/95 D. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO - CENSURE AVANZATE, RIGUARDO A NORME DEL REGOLAMENTO CIRCA I POTERI DELLA COMMISSIONE CENTRALE PREPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTEZIONE, DI VALUTARE LE DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA LORO UTILIZZABILITA' NEI GIUDIZI E IN BASE ALLE INDICAZIONI DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE RIGUARDO ALLA LORO ATTENDIBILITA', IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI COSTITUZIONALI PER CUI I GIUDICI SONO SOGGETTI SOLTANTO ALLA LEGGE E LA MAGISTRATURA COSTITUISCE UN ORDINE AUTONOMO E INDIPENDENTE DA OGNI ALTRO POTERE - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE TALI PRINCIPI A GARANZIA DELLA INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE - ESCLUSIONE.
SENT. 420/95 D. PUBBLICO MINISTERO - POTERI DI INDAGINE - REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, RECANTE NORME SUI CRITERI DI FORMULAZIONE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA E RELATIVE MODALITA' DI ATTUAZIONE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI - REQUISITI DI AMMISSIBILITA' SOTTO IL PROFILO SOGGETTIVO - CENSURE AVANZATE, RIGUARDO A NORME DEL REGOLAMENTO CIRCA I POTERI DELLA COMMISSIONE CENTRALE PREPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL PROGRAMMA DI PROTEZIONE, DI VALUTARE LE DICHIARAZIONI DEL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA LORO UTILIZZABILITA' NEI GIUDIZI E IN BASE ALLE INDICAZIONI DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE RIGUARDO ALLA LORO ATTENDIBILITA', IN RIFERIMENTO AI PRINCIPI COSTITUZIONALI PER CUI I GIUDICI SONO SOGGETTI SOLTANTO ALLA LEGGE E LA MAGISTRATURA COSTITUISCE UN ORDINE AUTONOMO E INDIPENDENTE DA OGNI ALTRO POTERE - IMPOSSIBILITA' DI INVOCARE TALI PRINCIPI A GARANZIA DELLA INDIPENDENZA DEL PUBBLICO MINISTERO - LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE - ESCLUSIONE.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento, emanato con decreto n. 687 del 24 novembre 1994 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la individuazione dei criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, la censura mossa, con riferimento agli artt. 101 e 104 Cost., all'art. 5, comma 4, del decreto, nella parte in cui prevede che la commissione centrale di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1991 (conv., con modificazioni, in legge n. 82 stesso anno), nel valutare l'attualita' e la gravita' del pericolo ai fini dell'eventuale modifica o revoca del programma di protezione, deve, fra l'altro, valutare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia anche con riferimento alla loro utilizzabilita' nei giudizi e tenendo conto delle indicazioni offerte dalle autorita' giudiziarie competenti in ordine alle verifiche compiute sulla loro attendibilita', va dichiarata inammissibile. Infatti, poiche' la garanzia costituzionale dell'indipendenza del pubblico ministero ha la sua sede propria nell'art. 112 Cost., non sono invocabili, quale base idonea ad instaurare il sollevato conflitto, ne' l'art. 101 ne' l'art. 104 Cost., del quale ultimo, peraltro, non e' neppure dedotto nel ricorso, come la sua asserita violazione ridondi in lesione delle competenze di cui all'art. 112. red.: S. P.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in relazione al regolamento, emanato con decreto n. 687 del 24 novembre 1994 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, per la individuazione dei criteri di formulazione del programma di protezione di coloro che collaborano con la giustizia e delle relative modalita' di attuazione, la censura mossa, con riferimento agli artt. 101 e 104 Cost., all'art. 5, comma 4, del decreto, nella parte in cui prevede che la commissione centrale di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1991 (conv., con modificazioni, in legge n. 82 stesso anno), nel valutare l'attualita' e la gravita' del pericolo ai fini dell'eventuale modifica o revoca del programma di protezione, deve, fra l'altro, valutare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia anche con riferimento alla loro utilizzabilita' nei giudizi e tenendo conto delle indicazioni offerte dalle autorita' giudiziarie competenti in ordine alle verifiche compiute sulla loro attendibilita', va dichiarata inammissibile. Infatti, poiche' la garanzia costituzionale dell'indipendenza del pubblico ministero ha la sua sede propria nell'art. 112 Cost., non sono invocabili, quale base idonea ad instaurare il sollevato conflitto, ne' l'art. 101 ne' l'art. 104 Cost., del quale ultimo, peraltro, non e' neppure dedotto nel ricorso, come la sua asserita violazione ridondi in lesione delle competenze di cui all'art. 112. red.: S. P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37